Polizia Locale · riflessioni

Polizia Locale e arma di servizio: noi non siamo in libertà vigilata!

Il discorso Polizia Locale ed arma di ordinanza è uno dei nodi più difficili da districare del complesso – o meglio del fin troppo semplicistico e poco chiaro -apparato legislativo che delinea le possibilità tecnico/operative degli agenti municipali: una normativa scritta in fretta e furia da un Legislatore evidentemente poco interessato e poi arricchita da un decreto scritto probabilmente senza ragionarci troppo da un funzionario del Mininterno che si apre a diverse letture, alcune delle quali minano essenziali diritti costituzionali degli operatori.

Partiamo innanzitutto dalla legge quadro 65/86, che all’articolo 5 delinea il profilo di pubblica sicurezza degli agenti di Polizia Locale:

“ Gli addetti al servizio di Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti anche fuori dal servizio, purchè nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei casi di cui all’art. 4. [vedasi in proposito anche  art. 6 c.2 del dm 145/87 ndr]” 

Una lettura immediata di queste poche righe da due certezze: la prima è che l’armamento della Polizia Locale dipende dalla qualifica di Pubblica Sicurezza in capo al singolo operatore, non deriva, quindi, da un porto d’armi come al comune cittadino, ma bensì dal riconoscimento di una qualifica professionale condivisa con le Forze dell’ordine dello Stato, appunto, la nomina di Agente di Pubblica Sicurezza.

La seconda è che il porto dell’arma per la Polizia Locale ha una limitazione insita nella stessa definizione “locale”: ovvero è limitato al territorio di appartenenza, pur valendo nelle 24 ore quotidiane e non solo nell’orario di servizio come erroneamente pensato da alcuni.

La norma sentiva fin da subito bisogno di un chiarimento arrivato nel Decreto Ministeriale  (quello scritto dal funzionario disattento di apertura) 145 del 1987, che all’articolo 1 recita:

Articolo 1 “Generalità” L’armamento in dotazione agli addetti al servizio di polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell’art. 2.

Attenzione che qualche lettore disattento potrebbe capire che la Polizia Locale porta le armi per sola legittima difesa, in ottemperanza all’articolo 52 del Codice Penale e non del 53, che delinea l’uso delle armi di ordinanza dei Pubblici Ufficiali. In realtà, come esaminato molto bene anche in un recente documento da un’associazione di categoria, la dizione “proporzionato all’esigenza di difesa personale” è molto diversa da “per difesa personale”: in diritto i termini non sono equivocabili né si parla per sinonimi: se si voleva utilizzassimo l’arma per legittima difesa tanto andava scritto e non “difesa personale” od altri termini inesistenti nel Codice Penale ed indica l’obbligo in capo agli enti di dotare gli agenti di armi che siano “adatte” alla difesa ovvero non certo di armi pesanti o palesemente offensive (come fucili d’assalto o a pompa o spade) ma nemmeno di simulacri inidonei (scacciacani o armi antiche) ed è quindi da intendersi come un riferimento alla catalogazione dell’arma e non certo al suo uso. E’ infatti assodato che l’arma è in capo all’operatore di Polizia Locale in virtù della qualifica di Pubblica Sicurezza, qualifica tout court di Pubblico Ufficio e che l’arma è assegnata proprio per l’espletamento di esso, facendo rientrare l’agente di Pubblica Sicurezza (locale o statale che sia) senza alcun dubbio nella dicitura dell’articolo 53 Codice Penale (che a sua volta in apertura rimanda ai presupposti di esecuzione del dovere e legittima difesa nell’utilizzo).

“Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica [omissis]”

E’ d’uopo ricordare che anche le armi dei poliziotti statali sono legate alla qualifica di Pubblica Sicurezza in capo al singolo operatore e di conseguenza, vista la medesima base giuridica, mettere in discussione l’utilizzo ex art 53  da parte delle Polizie Locali insinuerebbe lo stesso dubbio nell’uso delle forze Statali – ed a questo punto per chi sarebbe stato scritto l’art. 53?

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Importante allo stesso modo è l’articolo 8 del decreto in oggetto, evidentemente pensato in anni in cui (siamo nel 1986) la maggior parte degli agenti di Polizia Locale prestava servizio nella città in cui viveva – o pensata direttamente per chi vive e lavora in grandi città – che stabilisce una eccezione alla limitazione del porto dell’arma nel territorio comunale:

Articolo 8

[omissis], agli addetti alla polizia municipale cui l’arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto [omissis]  per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Invito i lettori a notare che da nessuna parte è prevista la locuzione “nel percorso più breve” che secondo alcuni sarebbe invece una precisa imposizione giuridica: e come la mettiamo chi vive lontano dal luogo di servizio? Magari in altra provincia o regione?

Già il noto giurista delle armi e magistrato Edoardo Mori commentando questa disposizione in un articolo dedicato al Decreto in oggetto ha detto:

“È principio consolidato che in questo caso non è necessario che l’interessato segua la via più breve; egli può accompagnare i figli a scuola, fermarsi al bar al parlare con gli amici, andare al ristorante o a fare spesa. L’importante è che alla fine del servizio non passi per casa, perché allora vi deve lasciare l’arma, prima di uscirne nuovamente.”.

Ed io rincaro la dose facendo pensare a chi legge la situazione di un agente che presta servizio in una provincia, dove ha la fidanzata, ma in comune diverso da quello di servizio, che però vive in una provincia diversa e siccome ama le cose complicate studia in una terza peraltro nella regione confinante, il tutto lavorando in un comando privo di armeria (e l’assurdo è che la legge impone di non lasciare l’arma in sede se non dotata di idonee misure di cui la maggior parte dei comuni se ne infischia proprio assegnando l’arma continuativamente).

Attenzione che tale situazione non è un’esagerazione scolastica, ma la descrizione della vita privata di diverse migliaia di operatori – decine di migliaia se prendiamo chi di tale esempio ha uno o due casi – che se dovessero appena finito servizio correre a casa a lasciare l’arma vedrebbero la propria libertà personale – diritto sancito dalla costituzione – fortemente limitata da un oggetto che oltre che essere di lavoro è pure consegnato per garantire la sicurezza di tutti!

Ve lo vedete un pisquano che lavora a Paderno (provincia di Milano) e stacca di servizio alle 13.30, presentarsi a lezione nel capoluogo alle 14 passando per casa a Monza a lasciare l’arma? Un poveraccio che vuole farsi una cena tra amici a Bolsena, lavorando a Viterbo, deve passare per casa a Vitorchiano a mollare l’arma prima di presentarsi alle 20 al ristorante? Un fidanzato che ha la ragazza che viene a prenderlo fuori del comando ad Abano Terme, per magari fare una passeggiata a Padova, e poi riportarla a Castelfranco Veneto, deve  prima passare a depositare il ferro del mestiere a Dolo dove vive?!

Ci si rende conto che tali situazioni delineano un quadro ben peggiore di limitazioni alla libertà personale, arrivando a creare una sorta di “libertà vigilata” al contrario per l’agente che, smontato di servizio, dovrebbe aver paura di diventare un fuorilegge anche solo se costretto a deviare dal percorso più breve da un incidente stradale? Che sarebbe praticamente schiavo dell’arma anche per ore dopo aver smontato? E sia chiaro che avere l’armeria in comando non cambierebbe di molto le cose perchè essendo sancita la possibilità di portare l’arma fuori servizio (cosa che può salvare la vita come successo proprio di recente), ugualmente va sancito il diritto quello di avere una vita privata che non dipenda da essa. Altrimenti si deve obbligare tutti i comandi a dotarsi di armeria e consentire agli agenti di lasciare sempre l’arma in armadietto, sia esso blindato o meno, con responsabilità in capo all’amministrazione e non all’operatore di ciò che può succedere alla pistola se il luogo di custodia non risultasse idoneo a proteggerla.

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Fortunatamente, vi sono numerose sentenze di assoluzione per agenti di Polizia Locale accusati di porto abusivo di arma perchè colti armati fuori territorio (vorrei sapere a chi è passato in mente di denunciarli comunque): una disamina dei casi e le relative considerazioni giuridiche le potete trovare al seguente articolo del collega Angelo di Perna.

Invito in particolare la lettura della recente (2005) pronuncia del Tribunale di Arezzo:

A seguito requisitoria dell’Avv. Gennaro Razzino del Foro di Napoli, il Tribunale di Arezzo, in pieno accoglimento della richiesta in sede dibattimentale, ha assolto l’agente di Polizia Municipale del Comune di Milano, E.F. dal reato di porto illegale in luogo pubblico ed al di fuori dell’ambito di appartenenza della pistola in dotazione, perché il fatto non sussiste. L’agente, era stato denunciato dai Carabinieri di Arezzo per i reati p.e p. degli artt. 10,12 e 14 della legge 497/74 in relazione all’art. 5 della legge 65/86 perché in possesso della pistola d’ordinanza, avuta in dotazione dal Comune di Milano e che era custodita nella propria auto.

Il Tribunale di Arezzo, dopo avere analizzato l’intero contesto della vicenda e sottolineato che, ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Ministro degli Interni n. 145 del 04.03.1987, il porto dell’arma da parte del personale di P.M. è consentito anche al di fuori del Servizio dell’ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dai Regolamenti, ha ritenuto che nei casi di specie trattasi di un mero trasferimento dell’arma in dotazione, per cui ha proceduto all’assoluzione dell’A.P.M. per insussistenza del fatto ed ha ordinato l’immediata restituzione dell’arma sequestrata se non ancora restituita.

Chi scrive non ritiene che esse siano un viatico per dire che la Polizia Locale può portare l’arma in tutto il territorio similmente alle Forze Statali: ritengo il limite espresso molto chiaro, ma tuttavia mi accertano che la volontà legislativa non è sicuramente quella di limitarci nella libertà di avere una vita privata al di fuori del lavoro, e che un operatore di Polizia Locale, pur se deve al passaggio in casa -se fuori territorio di competenza si intende –  lasciarvi l’arma, non è assolutamente costretto a fare percorsi brevi o abbia alcuna limitazione al prendere impegni o eseguire attività che impediscano materialmente – per quali siano motivi – di passare al domicilio a lasciare la pistola, fermo restando ovviamente il porto occulto, le cautele per prevenirne il furto (evitare le borsette magari) e le normali regole di diligenza (non si lascia un’arma in auto!).

A chiusura, citiamo a quest link  l’ennesima dimostrazione di come l’arma di servizio della Polizia Locale sia legata alla qualifica di Pubblica Sicurezza e non ad altre licenze, tanto da rimanere in capo all’agente anche quando questi è oggetto di provvedimenti di divieto di detenzione di armi a livello privato, stante appunto la valenza pubblica e quindi superiore della qualifica di Pubblica Sicurezza: nel caso in questione, citiamo direttamente:

È dunque evidente che il porto d’armi presuppone il previo rilascio di un provvedimento di polizia che accerti il possesso di requisiti in capo al destinatario, in quanto il titolare dell’autorizzazione a detenere armi deve essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi e assicurare la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso, escludendo che vi possa essere pericolo di abusi (cfr., tra le tante, T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, 16-10-2015, n. 318; T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 19-11-2015, n. 1782).

La norma di cui all’art. 5 c. 5 della L. 65/1986 dispone espressamente che “gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono … portare senza licenza armi”: è evidente che detta norma – inserita all’interno di un sistema normativo fondato sul principio del divieto, che consente il porto di armi solo in seguito al rilascio di un provvedimento permissivo – non può avere altro significato che quello prospettato dall’appellante: gli agenti della polizia municipale, ai quali è stata riconosciuta la qualità di agente di pubblica sicurezza, possono portare armi senza licenza in quanto detta autorizzazione (o concessione, secondo altra tesi) consegue all’attribuzione della stessa qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Non occorre quindi un provvedimento formale che autorizzi il porto di armi, perché la valutazione sull’idoneità del soggetto è stata già svolta, al momento del rilascio della qualifica.

SI RINGRAZIANO I COLLEGHI UMBERTO TROPE, GIOVANNI DONGIOVANNI, ANGELO DI PERNA E MARIO SERIO PER IL PREZIOSO APPORTO DATO ALLA STESURA DELL’ARTICOLO.

16 pensieri riguardo “Polizia Locale e arma di servizio: noi non siamo in libertà vigilata!

  1. Buona sera. Stante quanto espresso e riportato nell’articolo in parola, vorrei una delucidazione, secondo il Vs parere: un AG.di P. M. privo della qualifica di A. P. S., ma nel contempo titolare di porto d’armi per difesa personale, potrebbe “portare” durante il servizio comandato in divisa l’arma di sua proprietà, per “continuare a difendere la propria incolumità ? Grazie

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    1. È purtroppo una situazione molto border line. Il dm 145 parla espressamente di arma di servizio quando cita le armi che l APM può portare, ma è anche vero che si parla sempre di armi di servizio.

      La polizia di stato impone la stessa cosa ma loro non hanno il problema non esistendo pds non armati.

      A mio parere venendo la licenza da un’autorità statale (prefettura) e non essendoci altre qualifiche di mezzo è possibile il porto per difesa ma con le restrizioni normali quindi porto occulto (solo le gpg han licenza di porto manifesto col pda) e utilizzo per la sola difesa e non servizi di istituto (in art. 52 quindi).

      In particolare se la necessità di difesa è stata valutata da fatti accaduti in servizio trovo difficile opporsi alla legittima esigenza (ritenuta peraltro tanto concreta da dare il pda) di girare armati.

      Io chiederei un chiarimento in prefettura sinceramente. È l’unica autorità competente a dare una risposta. Il comune ed il comando, trattandosi di una licenza privata, non hanno a mio parere possibilità di mettere becco.

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    2. Mio marito sta subendo un processo penale per tutte queste ambiguità da parte del Legislatore! Io penso sia assurdo, le nostre vite, la nostra famiglia distrutte emotivamente ed economicamente solo perché nella sua caserma non c’è una stramaledetta armeria! È tutto assurdo nessuno ci tutela nessuno!!! Sono amareggiata e arrabbiata vedo il padre dei miei figli distrutto mentalmente da tutta questa brutta faccenda é un incubo! Dov’è la Signora Legge, dov’è? Perché un uomo deve essere punito per qualcosa che non ha fatto solo perché aveva gli “strumenti” per lavorare a casa! Detenzione illecita di armi ma scherziamo? É un vigile voi gliel’avete data sta pistola ma chi la voleva? Addirittura si sono inventati che ha contraffatto una pallina segnaletica con su scritto polizia locale del comune di Casoria ove lui prestava servizio solo perché non avente il numero di matricola dal momento che gliela diedero appena vinse il concorso perché non avendo soldi per acquistare divise e armamentario diedero a tutti i nuovi assunti una pettorina e palette di seconda mano che erano nel comando lasciate dai vecchi vigili! Perdi più sono state sequestrate nel comando altre 132 palette senza numero di matricola e nessuno ne parla… Perché non è stato rinviato a giudizio tutto il comando perché solo lui perché? Come spiego ad un uomo che deve stare tranquillo che andrà tutto bene quando sta vivendo un incubo e non è tutelato da nessuno! Come faccio a placare i suoi attacchi di panico! Cosa racconto ai nostri figli e come posso insegnargli ad avere fiducia nella legge e nelle istituzioni! Le nostre vite distrutte solo perché mio marito adempiva al suo dovere e ammortizzata carenze strutturali di un comando incapace di istituire un’armeria! Scusate la rabbia ma non posso credere che tutto questo stia succedendo proprio a noi!

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    1. Obbligare no. L’arma è sotto tua responsabilità e ne disponi come ritieni opportuno. Se però la lasci in luoghi inidonei la custodia rischi problemi nel caso l’arma sparisca (caso tipico raid di ladri in comandi piccoli privi di presidio h24).

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  2. Ho effettuato servizio da Ufficiale di PG/PT in Dogana, in servizi sempre di prima linea: antifrode, anticontrabbando, anti contraffazione, illeciti di ogni tipo e pericolosita’, ho contestato reati e depositato le relative Notizie a persone pericolose di ambiti ancora piu’ pericolosi.
    Non ho mai sentito il bisogno di avere un’arma e, in fondo, non ce n’e’ mai stato bisogno.
    Da arbitro e da Ufficiale di Marina, mi e’ stato insegnato: cortesia e superiorita di tratto.
    Avete un’arma per le situazioni (rarissime) che possono capitare.
    Il resto e’ sterile vanita’.
    Stessi discorsi li trovo nei blog dei vigilanti.
    Il valore di un uomo non sta’ nel ciondolare con una pistola piu’ o meno grossa al fianco.
    Nel 99% dei casi la Polizia Locale deve usare spirito di servizio, disponibilita’, competenza, trasparenza, rispetto.
    Essere un Bobby e’ piu’ autorevole e prestigioso che avere un’arma.
    Il resto viene da se.

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    1. L’opinione è lecita, ovviamente, anche se vorrei sapere in proposito quella di Keith Palmer, che era proprio un Bobby autorevole e disarmato, ammazzato a sangue freddo da un criminale sicuramente meno autorevole ma armato. Il servizio di polizia non è più quello di un tempo e penso mai lo sia stato (mi vengono in mente i numerosi colleghi morti durante conflitti a fuoco in tempi been più tranquilli). Ciò detto il discorso dell’articolo non è la motivazione/necessità di avere l’arma quanto la gravità che questa possa minare la nostra libertà personale una volta fuori servizio, cosa assolutamente vergognosa.

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