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Le “altre” guardie: ausiliari, accertatori, vigilanze zoofile ed ecologiche

Si sente spesso dire che in Italia vi sono troppe forze dell’ordine, e che una unica Polizia Statale, accompagnata massimo da una Militare, sarebbe più che sufficiente. In questo articolo andremo ad analizzare un “pianeta nascosto” di ALTRE guardie, di ausiliari, di servizi e di volontari il cui operato va molto ad avvicinarsi a quello delle forze di polizia statali e locali.

La prima realtà analizzata è quella degli ausiliari del traffico: chi sono, cosa possono fare, quanti tipi ne esistono. Chi sono? Dei lavoratori con l’incarico di far rispettare delle norme o di regolare il traffico. Cosa possono fare? Dipende sostanzialmente dall’ente per cui dipendono. Quanti tipi ne esistono? Almeno tre.

La prima declinazione dell'”ausiliare del traffico” è quella dell’accertatore alle soste: dipendente privato della ditta che ha in appalto la gestione degli stalli a pagamento del comune egli ausiliari-del-trafficopuò sanzionare solo ed esclusivamente la sosta prolungata oltre il tempo all’interno delle “linee blu”, ovvero le soste a parchimetro piuttosto che ad altri sistemi di pagamento a tempo. Se la ditta (o un’altra) ha altri appalti viabilistici, quali ad esempio la gestione delle corsie preferenziale riservate agli autobus può assumere altri ausiliari incaricati a controllare e sanzionare il passaggio all’interno di esse. Va fatto notare che questi dipendenti non sono pubblici ufficiali -pur avendo potere certificativo nel momento in cui accertano una violazione e comunque la faccenda è controversa– per cui non hanno possibilità di fermare un veicolo o controllare fisicamente il possessore, dovendosi limitare alla verbalizzazione di una violazione per il successivo inoltro a mezzo posta (fatta eccezione per il “foglietto” della sosta, ampiamente usato e convertibile in verbale contestato anche da parte dell’ausiliario).

Esistono tuttavia anche gli ausiliari del traffico dipendenti del comune: sono spesso inquadrati con un contratto di categoria “b” (inferiore alla “c” dell’agente di Polizia Locale) e, come riconosciuto anche dalla Cassazione (sent. 22676/09)  hanno il potere di sanzionare la sosta anche al di fuori degli stalli blu, allargando la propria sfera di intervento anche alle violazioni agli articoli 157 e 158 del Codice della Strada in luogo del classico art. 7 di competenza degli accertatori alla sosta. Anche in questo caso non si parla di pubblici ufficiali, ma tanto gli uni quanto gli altri rientrano sicuramente nella definizione di “incaricati di pubblico servi2009713154055_15620i20serie20-20a-n-a-s-20-20serv-20polizia20stradale201zio” parificati al pubblico ufficiale nel caso del reato di minacce (art 336 cp) ma esclusi invece da quello della semplice “offesa” (341 bis) contro la quale potranno agire solo privatamente con querela o, alla luce delle recenti depenalizzazioni, con causa civile. Terzo aspetto degli ausiliari è quello della viabilità, ovvero quei dipendenti, spesso delle Società Autostradali, con il compito di presegnalare lavori, ostacoli e cantieri nelle pertinenze delle carreggiate, nonché di effettuare le scorte tecniche, privi di potere sanzionatorio, cui invece sono titolari i Servizi di Polizia Stradale dipendenti dei vari enti proprietari delle strade (quindi ANAS ma anche provincie ed enti parchi) che hanno invece potere  di polizia stradale nei riguardi di determinate violazioni, in particolari danneggiamento ed imbrattamento del manto stradale o affissione di segnaletica abusiva nelle arterie di proprietà dell’ente da cui dipendono.

Altra cosa sono invece, ed in ben altro ambito, le Guardie Ecologiche Volontarie: trattasi, come dice il nome, di volontari, inquadrati in diverse leggi regionali (Lombardia ed Emilia Romagna sono due esempi) e posti sotto il controllo degli enti territoriali (comuni e gev_guardia_ecologica_volontariaprovince) che ne curano la formazione e li dotano di poteri di accertamento amministrativo per le violazioni ambientali dei rispettivi regolamenti: potranno quindi occuparsi di deiezioni animali, imbrattamento delle strade e dei parchi (comprese carte e sporcizia generica gettata a terra) ed in generale di tutte quelle norme locali riguardanti la tutela del verde e dell’ambiente. Sono nominati agenti di Polizia Amministrativa, possono redigere verbali (anche se alcune leggi regionali richiedono che i loro atti siano vistati dalla Polizia Locale) ed identificare gli autori delle violazioni. Non sono agenti di Polizia Giudiziaria.

Lo sono invece le Guardie Ecozoofile (GEZ) nonché le Guardie Ittico Venatorie (GIV), figure contrastanti, quasi sempre volontarie (ma ne esistono anche di dipendenti, soprattutto  di enti parchi) ed appartenenti ad associazioni ONLUS private finalizzate alla tutela del patrimonio zootecnico (ENPA, ANPANA, OIPA) a volte riconosciute a livello statale (FIPSAS,ITALCACCIA) e citate in ultima battuta dalla legge nazionale sulla tutela degli animali (legge 189/04) che all’articolo 6 recita: […] La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche,[…] alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

 

Indipendentemente dalla onlus/associazione/ente di appartenenza le GEZ e le GIV vengono nominate guardie giurate con decreto prefettizio dopo un corso (solitamente regionale, ma possono farlo anche le singole associazioni purché venga riconosciuto) e, come accennato, hanno la particolarità di essere considerate non solo Pubblici Ufficiali, ma perfino Agenti di Polizia Giudiziaria (anche se la controversia legale è accesa con sentenze che si contraddicono vedasi C.d.S. 298/07 e TAR E.R. 569/99) nelle materie di competenza – animali da affezione per le GEV,  regolamenti su caccia e pesca per le GIV – e dotate spesso per questo di porto d’arma da difesa personale, espletando di fatto un servizio armato. Inutile nascondere che purtroppo molte associazioni volontarie nascondono sotto il nome di guardia ambientale (l’uso del termine “polizia” è vietato) delle pretese militariste preoccupanti e per alcuni appartenenti rappresentano il viatico per ottenere un porto d’armi che altrimenti non potrebbero avere, sostanzialmente mettendo il loro compito di guardie la velleità personale di possedere una pistola e poterla portare in giro sempre e comunque in tutto il territorio nazionale (in quanto possessori di guardie2porto d’armi per difesa personale): unite questo ad una preparazione a volte scarsa e ad una grossa confusione giuridica su cosa queste persone possano e non possano fare e capirete perchè è successo che alcune prefetture abbiano ordinato di far cessare ogni servizio all’interno del loro territorio. Va fatto notare che GEZ e GIV non possono avere in alcun caso la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria  (cass. 613/95, ma esistono procure che han consentito a delle GEZ atti da UPG), cosa che li costringe a richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine statali e locali quando dovessero effettuare interventi particolarmente invasivi (un sequestro, per fare un esempio banale). La legge consente agli enti locali di fare accordi con le associazioni di appartenenza delle GEV per dar loro le stesse competenze delle già nominate Guardie Ecologiche, ma non consente ovviamente di dotarli di poteri esterni le competenze ambientali, quali ad esempio la redazione di verbali al codice della strada o l’espletamento di servizi di viabilità (anche se nella pratica purtroppo succede).

Ultimi di questa carrellata di “altre guardie” sono i corpi forestali e i corpi particolari delle singole regioni: esempio di scuola le Compagnie Baraccellari della Regione Sardegna: regolate da un decreto reale risalente addirittura all’età preunitaria (si parla del 1827) e recentemente re inquadrate con una legge regionale (25/88) sono enti di diritto privato (!) con poteri pubblici (!) che le rendono una via di mezzo tra Guardie Giurate, Guardie Ecozoofile e Polizia Provinciale: possono, infatti, vendere i propri servizi di vigilanza e tutela ad enti privati e pubblici, sono, anche se sembra assurdo dirlo, Agenti di Pubblica Sicurezza, ma non di Polizia Giudiziaria (anche qui abbiamo il solito minestrone di ipotesi comunque). Infinite e poco chiare anche le loro competenze: formalmente anti bracconaggio (e pertanto dotati di arma lunga) e di polizia rurale, non è raro vederli in azione come protezione civile o antincendio boschivo.

barracelli

Chiudiamo sottolineando che i mezzi di tali associazioni (che siano barracelli, anpana, oipa, gez, gev, giv) sono compresi all’articolo 177 del Codice della Strada tra i veicoli che possono far uso di dispositivi di allarme acustici e lampeggianti (luce blu e sirena per capirci) sia come mezzi di Protezione Civile che di Vigilanza Zoofila: attenzione però che in questo caso il veicolo deve essere immatricolato ad uso speciale, pertanto prendere una panda verde e applicarci l’impianto luci o peggio andare in giro con l’auto privata con un bel lampeggiante blu sul cruscotto è assolutamente vietato, così come è assodato che nessuna di queste figure ha poteri di Polizia Stradale, ergo contestazioni (anche verbali) alle violazioni del Codice della Strada, inseguimenti e posti di controllo NON possono farli e montarsi la testa può avere spiacevolissime conseguenze, inoltre non possono assolutamente (nemmeno gli ausiliari del traffico) effettuare servizi autonomi di viabilità o di chiusura strade.

 

2 pensieri riguardo “Le “altre” guardie: ausiliari, accertatori, vigilanze zoofile ed ecologiche

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