(R)Evolution · riflessioni

La proposta di legge appena depositata in Senato: perché è così importante e cosa va cambiato

Come ormai saprete tutti, a fine marzo è stato presentato, al Senato, il terzo disegno di legge inerente la riforma della Polizia locale di questa legislatura: ricordiamo infatti, che dall’insediamento del Governo a fine 2022 avevamo già visto due proposte, ovvero il testo “Bordonali” e il testo “Rampelli” (qui la nostra analisi), entrambe con vari punti positivi e altrettanti negativi, entrambe cadute subito nel dimenticatoio. Poi l’anno horribilis (ovvero il 2023) della Polizia locale ha fatto il suo corso, con le assurde dichiarazioni del ministro Piantedosi che aveva sciolto ogni dubbio dichiarando che la Polizia locale non doveva avere suggestioni da “IV polizia” (scordandosi tra l’altro della Penitenziaria), cui sono susseguiti attacchi mai visti dai giornali e perfino lo scioglimento di diversi reparti di eccellenza in più capoluoghi: una pioggia di fatti che sembrava condannarci a tornare indietro di 40 anni.  

Infine eccoci arrivati ad Aprile dove il tema “Sicurezza” è tornato in auge nei telegiornali e nei talk show e come spesso accade in questi momenti ci si ricorda dell’esistenza dei 40 Mila (circa) poliziotti locali. 

Il disegno di Legge, il numero 610 – qui il testo – primo firmatario On. Balboni, non è altro che un grandissimo dejavù: infatti è praticamente il copia incolla della proposta Rampelli ripresentata in Senato (e non in Camera). 

I pro e i contro della Rampelli li avevamo già ampiamente analizzati. 

Riassumendo, a fronte di “lauti compensi” (pensione, stipendio, tutele, sdi e 121) andava a creare delle storture come l’eliminazione completa degli ausiliari della sosta oppure l’esclusione a priori dei volontari per quanto riguarda servizi di viabilità o di supporto alle Polizie locali. 

Inoltre la mancata abrogazione dell’Art. 5 comma 5 della L.65/86 non andrebbe a sistemare l’annoso problema del porto dell’arma fuori territorio. 

La proposta Balboni quindi ha le medesime caratteristiche. A partire dalle definizioni chiare e inequivocabili, andando a descriverci finalmente per quello che già siamo, ovvero “organi di polizia del territorio a ordinamento civile”, elencando poi le qualifiche chiare e senza limitazioni o interpretazioni (tranne qualche sparata come l’ufficiale di Pubblica sicurezza, figura non necessaria alla categoria) finendo per abrogare la 65/86 (tranne l’odioso art.5 c.5) e annoverandoci tra le “forze di polizia” all’art. 16 della l.121/81. Elenco in cui meritiamo ora più che mai di rientrare. 

Perché questa proposta è più importante delle altre? Beh, perché questa volta qualcuno ci messo la faccia, nel senso che, pur se con titoli imbarazzanti, i giornali ne hanno parlato, e ne hanno parlato a fondo, con tanto di virgolettati importantissimi che vanno a citare direttamente i proponenti quando parlano appunto di pari tutele, di giusta dignità, eccetera, discorsi che fino ad oggi erano rimasti, al massimo, confinati nella pagina social di questo o quel politico.

Ovviamente non è una legge perfetta e in questo articolo andremo proprio a delineare quelli che sono i cambiamenti da apporre perché da una buona proposta di legge diventi la nostra legge di riforma.

I punti fondamentali per dare dignità alla categoria ed ai quali si andrà a dare realizzazione nelle modifiche che seguono sono le qualifiche cui siamo investiti, la loro validità temporale e territoriale, gli strumenti di autotutela e la dotazione di armi senza limitazioni di sorta al loro porto, la formazione, la copertura territoriale nell’arco delle 24 ore, l’autonomia dei comandanti, il contratto di lavoro e le relative tutele previdenziali e pensionistiche, l’accesso alle banche dati delle Forze di Polizia ad ordinamento statale, la lotta al precariato, molti punti peraltro già presenti nel testo.

In questa ottica è estremamente importante già il comma 3 dell’articolo 1 che rimanda alle convenzioni internazionali sulle Forze dell’Ordine e la definizione di organo di polizia che si vede al comma 2 dell’articolo 2, fondamentale il comma 2 dell’articolo 5 ottimo il comma 3 dell’articolo 7, eccellenti le modifiche all’articolo 57 del cpp che tolgono le limitazioni temporali alla qualifica di polizia giudiziaria.

Per quanto concerne le figure ausiliarie di polizia, le previsioni del testo base vedono sostanzialmente rendere fuorilegge sia figure attualmente integrate nella gestione della viabilità quali gli ausiliari del traffico – dipendenti del comune o ditte partecipate – sia quelle figure, c.d. Nonni Vigile, che espletano varie funzioni di sorveglianza parchi e controllo degli attraversamenti pedonali: è estremamente importante che queste figure vadano confermate e valorizzate, al fine di poter liberare gli operatori di polizia locale da queste mansioni prettamente ausiliarie permettendo loro di dedicarsi a tutte le attività di vigilanza per le quali sono richieste piene qualifiche di polizia.

Un altro punto scabroso quanto fondamentale sono le funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza che, sebbene non possano dare il via ad una nuova Forza di Polizia ad ordinamento nazionale, non possono nemmeno condannare gli operatori ad essere una sorta di ” figura di polizia” ad intermittenza, priva di qualifiche per operare a tutela della collettività al di fuori di determinati paletti. Per ovviare a questo problema si è cercato di chiarire che sicuramente la funzione di Pubblica Sicurezza va limitata al territorio, mentre la qualifica, legata al singolo e che consente il porto dell’arma senza licenza e limitazioni, va considerata senza limiti alla pari degli appartenenti alle forze di Polizia dello Stato. Altresì si è cercato di chiarire e di far passare il concetto che così come sia doveroso che le funzioni di Polizia Giudiziaria siano svolte nel territorio di competenza, la qualifica in capo all’operatore sia da considerarsi pienamente valida quando questi, anche fuori servizio e territorio, si dovesse trovare coinvolto in reati o altri fatti che necessitino di un intervento immediato e necessario per impedirne il degenero.

In questo modo si crea un poliziotto limitato funzionalmente al territorio di competenza, ma pienamente operativo in caso di necessità al di fuori di esso, come deve giustamente essere chiunque decida di dedicarsi a questa delicata attività professionale.

E, sia chiaro, non possiamo aspettarci di più,  dobbiamo farci una ragione che i sindaci ed il territorio resteranno un elemento imprescindibile della nostra esistenza professionale e dobbiamo pertanto sperare in una riforma che dia quanto meno dei paletti sicuri e diminuisca la discrezionalità dei Consigli comunali nel decidere non solo cosa facciamo ma soprattutto con quali strumenti operiamo.

Ora passiamo agli emendamenti che trovo più immediati per rendere il testo qualcosa che renda reale le speranze di cui sopra (in corsivo le motivazioni).

ARTICOLO 2 MODIFICARE IL COMMA 3 IN “La funzione di polizia locale è indivisibile, inalienabile e indelegabile, a qualsiasi titolo, ad altri enti o soggetti, pubblici o privati, escluse le figure ausiliarie previste dalla presente legge.” iniziamo fin da subito a mettere dei paletti sulla follia di eliminare gli ausiliari: anche perché, sinceramente, sugli ausiliari si basa gran parte del sistema del controllo della viabilità, delle soste a pagamento e delle corsie riservate, possiamo forse pensare di licenziarli tutti e chiudere le aziende municipalizzate?

ARTICOLO 3 COMMA 1 sostituire 5 con 8 5 sono decisamente pochi anche per i servizi.

ARTICOLO 3 COMMA 3 dopo “sindaci comuni associati” aggiungere “dal Comandante del Consorzio” vogliamo darlo uno spazio privilegiato al Comandante dove si parla di noi?

ARTICOLO 10, COMMA 2 aggiungere “esclusi i casi di flagranza di un illecito o di uno stato di necessità nel quale i singoli appartenenti dovessero imbattersi anche fuori del territorio, sia se in servizio comandato che al di fuori di esso” qui il discorso a proposito della qualifica di pg.

ARTICOLO 10, COMMA 3 AGGIUNGERE e che derogano al normale limite del territorio di servizio. mi pare ovvio che le aliquote di PG non possano essere limitate al comune di servizio (anche perché diversi colleghi in aliquota non dipendono direttamente dal Comando del comune capoluogo ove ha sede il Tribunale).

ARTICOLO 11 COMMA 1 sostituire “attività di pubblica sicurezza” con “funzione di pubblica sicurezza” giochi lessicali per chiarire la differenza tra funzione territoriale e qualifica senza limitazioni.

ARTICOLO 11 COMMA 2 sostituire “funzione” con “qualifica” e “organi” con “operatori”. come sopra.

ARTICOLO 12 COMMA 1 SOSTITUIRE “nelle rispettive reti stradali di proprietà dell’ente di appartenenza” con “nelle rispettive reti stradali nel territorio dell’ente di appartenenza, con eccezione dei tratti autostradali,” ci sembra impossibile che davvero vogliano che in qualsiasi statale entro l’abitato – sono tante – i rilievi ed i controlli possano essere effettuati solo da Forze dello Stato: probabilmente è un maldestro tentativo di limitare l’abuso di autovelox, che sicuramente è un problema, ma non da risolvere nella legge sulla Polizia Locale.

ARTICOLO 12 COMMA 4 SOSTITUIRE CON (Ausiliari del traffico e della sosta). Il comma 133 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone spettano le funzioni previste dal comma 132 del medesimo articolo 17 per i dipendenti comunali, di prevenzione e di accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata previste dagli articoli 6, 7, 40, 157, 158 e 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2. Al fine di migliorare la circolazione stradale nei centri abitati e di ottimizzare i tempi di percorrenza del trasporto pubblico locale, garantendo la libera disponibilità di vie e di corsie ad esso riservate, il personale di cui al comma 1 del presente articolo può altresì disporre la sanzione accessoria della rimozione del veicolo ai sensi dell’articolo 159 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il medesimo personale può inoltre accertare e contestare violazioni relative alla circolazione lungo le vie e le corsie riservate a determinate categorie di utenti, nonchè alla fermata e alla sosta in aree riservate a particolari categorie di utenti, alla sosta vietata in modo permanente, alla sosta regolamentata ed alla sosta a tempo. 3. Il personale di cui al comma 132 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, appartenente a società di gestione dei parcheggi o dipendente diretto dell’Ente Locale da cui dipende il Corpo di Polizia Locale di riferimento, procede all’accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui agli articoli 6, 7, 157 e 158 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il personale di cui al presente articolo provvede all’accertamento e alla contestazione delle violazioni ivi previste mediante la redazione e la sottoscrizione del verbale di accertamento nelle forme e con le modalità stabilite dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; tale verbale è un atto pubblico ai sensi dell’articolo 2699 del codice civile ed ha l’efficacia probatoria di cui all’articolo 2700 del medesimo codice. 5. Il personale di cui al presente articolo dipende operativamente, funzionalmente e gerarchicamente dal competente corpo di polizia locale. Comuni, Province e Città Metropolitane possono assumere direttamente personale quale Ausiliario del Traffico e della Sosta per destinarlo alle mansioni previste dal presente articolo. Questo l’ho preso pari pari da altre proposte che istituzionalizzavano gli ausiliari del traffico.

ARTICOLO 13 COMMA 1 dopo “di prevenzione, di repressione e di vigilanza in materia” e prima di “di vigilanza in materia di…” aggiungere “di polizia stradale, di tutela della sicurezza urbana e delle fasce deboli della popolazione” sono materie che mancano nel novero delle nostre specialità indicate nella proposta sebbene da anni con decreti sicurezza e circolari ci venga detto che polizia stradale e sicurezza urbana siano sicuramente nostre attività principali.

ARTICOLO 13 COMMA 3 dopo “del giudice di pace” aggiungere “o delle aliquote di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica” mi pare che per refuso mancasse la citazione delle aliquote, presente altrove.

ARTICOLO 15 COMMA 1 LETTERA E cancellare “ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65”. la 65 va abrogata tutta e, di certo, non va tenuto il suo comma più umiliante

ARTICOLO 15 COMMA 1 LETTERA I dopo “flagranza dell’illecito o” e prima di “necessità di proseguire” aggiungere “anche fuori flagranza e per completare le attività investigative o la” anche qui, puntualizziamo che se un tizio fugge da un incidente ed è del comune accanto, possiamo andare a prenderlo senza preoccupazioni (o se lo spacciatore preso con x dosi vive però altrove).

ARTICOLO 15 COMMA 1 AGGIUNGERE LETTERA L “la disciplina per l’assunzione e la formazione di figure ausiliarie di polizia di cui all’articolo 12 comma 4 della presente legge e di figure volontarie di “vigilanza ausiliaria” da adibire ad incarichi di controllo ed osservazione di parchi, attraversamenti nei pressi di plessi scolastici e giardini. ammetto che questa figura di nonno vigile 2.0 la prendo direttamente dal mio Comando e vi posso assicurare che funziona alla grande.

ARTICOLO 16 COMMA 3 AGGIUNGERE LETTERA H “ausiliari del traffico” diamo anche agli ausiliari il loro giusto posto tra le figure dipendenti ed inscindibili dalla Polizia Locale.

ARTICOLO 16 COMMA 9, SOSTITUIRE CON “gli ausiliari del traffico, dipendenti del comune o delle aziende esercenti il trasporto pubblico o aventi in gestione gli spazi regolati da soste a tempo o parchimetro, sono destinatari delle mansioni di cui all’articolo 12 comma 4. Gli ausiliari dipendenti del comune possono essere nominati messi notificatori. altre riprese da altre proposte.

ARTICOLO 18 COMMA 2 cancellare “esclusivamente individuale” e, dopo “consta di una pistola” e prima di “avente le caratteristiche” aggiungere “portata in via continuativa, senza licenza”. qui si risolve il guazzabuglio dell’articolo 5 della attuale legge 65,

ARTICOLO 18 COMMA 2 aggiungere ” e di armi di reparto quali le pistole a impulsi elettrice, le carabine a canna liscia e rigata, gli spray anti aggressione aventi caratteristiche diverse dal dm Ministero dell’Interno nr 103 del 12 maggio 2011 e le altre armi di cui, attraverso il Regolamento, i Corpi ed i servizi di Polizia Locale dovessero dotarsi per l’espletamento di servizi o interventi particolari” per un refuso la legge metteva il taser (che è una marca, non un tipo di arma in sé) tra gli strumenti di autotutela, quando le più recenti disposizioni la catalogano arma comune a impulsi elettrici. Le armi lunghe le abbiamo da sempre nei servizi di polizia ambientale, gli spray diversi dal dm 103 sono, ad esempio, quelli anti orso ora protagonisti di diverse proposte.

ARTICOLO 18 COMMA 3 aggiungere “e lo spray anti aggressione avente le caratteristiche previste dal dm Ministero dell’Interno nr 103 del 12 maggio 2011” si, lo spray deve essere tra gli equipaggiamenti minimi e non discrezionali da avere, quanto e più dello sfollagente.

ARTICOLO 18 COMMA 3 LETTERA C SOSTITUIRE CON “il porto su tutto il territorio nazionale, senza licenza, dell’arma assegnata individualmente” repetita iuvat.

ARTICOLO 18, COMMA 6 cancellare “spray antiaggressione” e “taser”. perchè li vado ad inserire in altre parti della legge

ARTICOLO 18, COMMA 6 aggiungere dopo “gambali” ed altri strumenti di protezione o ritenzione. “altri” intendo in sostanza gli scudi da tso, il bolawrap, altri strumenti che nasceranno nei giorni a venire.

ARTICOLO 28 COMMA 1 cancellare “ad eccezione dell’articolo 5, comma 5”. aboliamo sta benedetta 65, intera.

ARTICOLO 28, COMMA 1, CANCELLARE lettera b) non abroghiamo gli operatori di polizia stradale di anas e dei pochi comuni che li usano, per carità!

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