Con il nuovo governo è ripreso l’iter che in teoria dovrebbe portare all’approvazione di un testo di riforma sulle Polizie Locali. Come sappiamo il precedente testo, stravolto e rovinato dalle manine ministeriali, è stato poi comunque presentato per la modifica attraverso una serie di emendamenti cui abbiamo dedicato a suo tempo diversi articoli e anche qualche speranza, fino alla caduta dell’esecutivo e con esso della discussione. Col nuovo governo ovviamente l’iter è tutto da rifare e, sebbene ormai ci risulti difficile avere fiducia nei nostri politici, come A me le Guardie continuiamo a ritenere doveroso informare la categoria di quello che bolle in pentola. Come sappiamo bene tutti il Ministro dell’Interno ha più volte parlato delle polizie locali e del loro ruolo: a volte in termini che ci danno qualche speranza, altre purtroppo sottolineando come il potere dei sindaci su di noi rimarrà essenzialmente come ora. A questo punto dobbiamo farci una ragione che i sindaci resteranno un elemento imprescindibile della nostra esistenza professionale e dobbiamo pertanto sperare in una riforma che dia quanto meno dei paletti sicuri e diminuisca la discrezionalità dei Consigli comunali nel decidere non solo cosa facciamo ma soprattutto con quali strumenti operiamo: in questo senso la nostra speranza è quella di una legge di riforma che metta dei requisiti minimi a livello contrattuale a livello strumentale e a livello tutelare: di più non possiamo sperare.
In questa legislatura sono già state portate due proposte di legge sulla polizia locale una da parte dell’onorevole Bordonali il 13 ottobre 2022, già autrice di più potesti di riforma negli ultimi anni che non hanno mai visto la luce, e una seconda presentata il 18 luglio 2022 o a firma dell’onorevole Rampelli: abbiamo quindi una proposta da base leghista e una su base Fratelli d’Italia: più di maggioranza di così non potrebbero essere andiamo quindi ad analizzare articolo per articolo queste due proposte e a vedere come sono una completa complementare dell’altra e come invece si possono migliorare nel raggiungimento della speranza di raggiungere una soluzione accettabile per tutti. Va da sé che per capire i commenti è necessario avere sottomano i testi. Prima di lasciare lo spazio alla lunga analisi trovo corretto dare un riassunto generale di entrambe per il lettore che non avesse la voglia di sottoporsi alla tortura di un testo così lungo.

La proposta Bordonali la conosciamo tutti: è una legge 65-86 aggiornata ad oggi ha alcune previsioni importanti come il porto dell’arma in tutto il territorio, l’istituzione di un ruolo sottufficiali nell’organico dei corpi, diverse precisazioni di carattere professionale quali scuole di formazione, patente di servizio, strumenti di autotutela, livrea e divisa a livello nazionale, inserimento nel contesto del numero unico emergenze 112 eccetera. Tuttavia quello in cui non ha il coraggio di osare è innanzitutto nei termini, non arrivando mai a parlare di “Forze di polizia locali” o di “Polizia ad ordinamento locale” lasciando tali definizioni soltanto agli organi statali ed infine mostrando la grossa limitazione del mantenimento della contrattazione privatistica: pur se con un ordinamento speciale dedicato alla categoria e la previsione di istituti similari a quelle delle forze di polizia statali resterebbe quindi la spada di Damocle del contratto privatistico a pendere sulle nostre teste. Detto ciò, è una proposta realistica, facile da far accettare ad ogni parte, diciamo un po’ “democristiana”.
La proposta Rampelli, invece, proprio sugli aspetti contrattuali ha una portata rivoluzionaria prevedendo il ritorno del contratto di natura pubblicistica, che avrebbe peraltro le medesime particolarità di quello delle polizie statali, usando termini quali appunto “Corpi” e “Forze” di polizia locale in sostanza riconoscendoci il nostro essere operatori di polizia. Tuttavia quello in cui la proposta Rampelli si perde – oltre una serie di precisazioni e ripetizioni di contenuti di altri codici – è soprattutto quando tratta in maniera ossessiva della nostra limitazione territoriale ed addirittura della limitazione del porto dell’arma che rimarrebbe tale e quale ad oggi. Pericolosa anche l’impossibilità di avere personale ausiliario: pertanto si avrebbe un contratto di tipo pubblicistico, le tutele delle forze di Polizia dello Stato per poi essere di fatto demandati principalmente ad attività meramente amministrative, anche basiche, quali divieti di sosta scuole e tutto ciò che può essere invece tranquillamente gestito da personale non di polizia. Tra l’altro la proposta Rampelli sembra essere molto timida nel prevedere l’istituzione di reparti specialistici di polizia giudiziaria andando invece ad inserirci in un contesto di operatività prettamente amministrativa nel campo dell’ambiente del commercio dell’edilizia e di tutte queste materie complementari che, sicuramente sono nostre specificità, ma non possono essere le nostre uniche attività soprattutto in relazione al recente sviluppo avuto da importanti Corpi in tutta la penisola, senza che nessuno di essi abbia mai ceduto sui servizi tipici.
In conclusione noi daremmo la nostra preferenza alla legge Rampelli solo nel momento in cui questa, tramite emendamenti dello stesso proponente, riconoscesse l’importanza delle figure ausiliarie e le loro competenze, ci assicurasse che è la funzione di pubblica sicurezza, e non la qualifica, ad essere limitata al territorio – e pertanto non vi siano limitazioni al porto dell’arma – e chiarisse che la qualifica di polizia giudiziaria non può avere il dubbio di limiti nel suo espletamento e debba venire riconosciuta quando costretti ad agire fuori servizio e territorio in flagranza di reato o in stato di necessità. Contrariamente invece, se si dovesse accettare per un contratto di tipo pubblicistico di rimanere sostanzialmente le guardie dei comuni, di essere in libertà vigilata appena usciti di servizio, beh, secondo noi sarebbe una amara soluzione che certo ci darebbe una soddisfazione economica e previdenziale, ma che ucciderebbe una volta per tutte la dignità e la missione insita nel nostro ruolo e, a questo punto, per la nostra dignità professionale e di lavoratori, tanto varrebbe accettare una più essenziale, realistica e tutto sommato completa proposta Bordonali: se dobbiamo essere chiamati “Forza di polizia locale” per essere poco più di ausiliari e tutto tranne che operatori di polizia, rinunciando a qualsiasi evoluzione per i trenta denari del contratto pubblicistico, io passo e vado a fare altro, e noi tutti dimostreremmo di meritare l’odio sociale che ci sta distruggendo.
Con queste considerazioni vi lascio alle analisi articolo per articolo di entrambe le proposte di legge.

ART 1
sinceramente ci piace molto di più come si presenta la proposta Rampelli, in particolar modo quando si parla dei riferimenti costituzionali, di Corpi di polizia locale e non genericamente “della” polizia locale fino al riferimento alle norme internazionali, tra l’altro tutta la proposta Bordonali insiste in ogni articoli nel differenziare le “Forze di Polizia dello Stato” dalla generica “Polizia Locale”.
ART 2
La Bordonali non ci piace già dai termini: “servizio pubblico non economico” è ben diverso dal bel “organi di polizia del territorio ad ordinamento civile” utilizzato da Rampelli, che decisamente ci definisce meglio. Per il resto si tratta di lunghi elenchi di concetti e parole su cui è inutile soffermarsi, unica cosa, il punto 4 della proposta Rampelli va analizzato bene perché andrebbe a togliere ogni possibilità di ausilio e supporto non solo da parte di associazioni di volontariato – si pensi alle corse campestri o ciclistiche – quanto da municipalizzate che gestiscono vari tipi e servizi ausiliari per la sosta o le corsie riservate: oggettivamente questo sistema ci pare ormai troppo rodato nelle varie città per essere cancellato da un giorno all’altro e si dovrà trovare una soluzione.
ART 3
Cominciano ovviamente le differenze tra le due leggi, la Bordonali riporta nozioni che ben sappiamo e tratta dei regolamenti di Polizia Urbana tanto cari ai nostri Sindaci e già tanto utilizzati, Rampelli prevede consorzi per servizi inferiori a 5 addetti, che personalmente porteremmo ad un bel 15.
ART 4
Articoli abbastanza standard, Bordonali insiste sullo scambio di informazioni.
Rampelli indica a sindaci e presidenti come gestirci e trattarci, lasciando la possibilità di interventi interforze e cambiando l’articolo 54 del tuel nella parte in cui parla della gestione della polizia locale da parte del Sindaco.
ART 5
Continua il viaggio per linee divergenti delle proposte, in ogni caso Bordonali insiste su accordi e integrazione tra centrali operative, puntando sul concetto molto leghista delle associazioni di cittadini per la legalità.
Rampelli, più statocentrico, minaccia di ripercussioni penali gli agenti che non eseguono gli ordini – deve essere uscita durante un téte a téte con il moderatissimo Ministro dell’Educazione questa cosa – ma sembra dare un minimo di autonomia ai Comandanti sui Sindaci.
ART 6
Bordonali porta avanti il concetto di sicurezza urbana prevendendo comitati a livello territoriale e centrale per monitorarla e discuterne, con tanto di conferenza permanente in ogni regione da far convocare dal Ministero dell’Interno: un carrozzone burocratico folle da cui peraltro esclude i comandanti mettendo come membri i sindaci.
Rampelli parla dell’autonomia degli enti nel redigere i loro regolamenti similmente alla Bordonali in un articolo precedente.
ART 7
A questo punto le proposte tornano a convergere sullo stesso argomento delineando le competenze della Polizia Locale, con la proposta leghista che inserisce praticamente qualsiasi cosa. Rampelli, dopo pochi concetti fondamentali, all’articolo 8 farà un elenco del tutto simile a quello del settimo della Bordonali, con differenze preoccupanti, come vedremo. Molto importante come entrambi vedano tra i nostri compiti il soccorso pubblico ad ogni livello.
ART 8
La proposta Bordonali come sempre mette nel calderone quante più attività possibili, arrivando a prevedere peraltro una livrea nazionale. In questo articolo aggiungerei un ulteriore comma con nuove e più puntuali competenze per gli ausiliari di polizia/del traffico: ogni tipo di sosta e rimozione, gestione della viabilità ordinaria, residenze, notifiche.
Rampelli inizia a scricchiolare quando ci si accorge come nel suo puntuale elenco di attività istituzionali vi sia un deciso scostamento verso una polizia amministrativa e stradale con pochissimi accenni ad attività di polizia giudiziaria piu o meno marcata: sarebbe da introdurre almeno un ulteriore comma in cui si delinei l’interesse della Polizia Locale per il microcrimine diffuso, lo spaccio di strada, la tutela delle fasce deboli della popolazione. Sulle attività e le competenze, oltre che le qualifiche, sicuramente vince la Bordonali.
ART 9
Bordonali ci parla direttamente delle aliquote presso la procura e delle spese loro dedicate – si pensi ai colleghi di Torino in trasferta a Bologna per l’indagine sulla mafia nigeriana – nonché delle attività fuori territorio in modo molto simile ad oggi. Rampelli continua a inserire nel testo lezioni di diritto.
ART 10
Per motivi di spazio omettiamo le note idee organizzative dei Corpi della proposta Bordonali, è invece importante analizzare come la proposta Rampelli limiti totalmente le attività di polizia giudiziaria – che non so bene perché si sente in dovere di copiancollare dal Codice Penale – al territorio, senza prevedere alcun tipo di eccezione, mentre d’altro canto ci garantisce che queste stesse funzioni non ci possano essere strappate dai nostri amministratori, magari per ripicca verso qualche attività loro non gradita, con trasferimento ad altro ufficio dell’amministrazione, aspetto che nella proposta Bordonali manca.
ART 11
Qui la Bordonali mette la marchetta tanto cara al Ministero dell’Interno prevedendo le 24 ore con particolare se non unico riguardo alla rilevazione degli incidenti stradali: prima o poi dovrò capire perché li odiano tanto.
Rampelli ci tiene a dirci che le funzioni di pubblica sicurezza sono territoriali.
ART 12
Bordonali insiste sulle accademie regionali e interregionali e sui corsi di laurea o convenzioni a noi dedicati, cosa che non ci spiace.
Rampelli va ben oltre la semplice marchetta dicendoci sostanzialmente che siamo la Stradale degli enti locali, rimarcando i limiti territoriali e come sempre copiaincollando parti del Codice della Strada. Almeno ci da gratuitamente gli accessi ai sistemi di controllo. Vengono a questo articolo citate da Rampelli qualifiche mai viste per la Polizia Locale quale Ufficiali di Pubblica Sicurezza (!) e Ufficiali di Polizia Stradale (che manco mi risultano esistere). Sarebbe il caso di rivedere questa parte e tagliare termini inesistenti e qualifiche inutili.

ART 13
La Bordonali continua a prevedere commissioni e conferenze unificate anche per decidere quanto personale minimo imporre ai comandi.
Rampelli ci parla dei servizi specialistici elencando una lunga serie di attività tra le quali, di nuovo, scorda qualsiasi specialità o specializzazione nell’ambito della polizia giudiziaria: inizio ad avere il timore che sia qualcosa in più di una dimenticanza.
ART 14
La Bordonali qui ci parla degli elenchi pubblici dei comandanti che ci paiono sinceramente una bella cosa.
Rampelli invece delinea la legislazione regionale, prevedendo loghi e divise regionalizzati, scuole di formazione e un consiglio regionale dedicato alla Polizia Locale.
ART 15
Ecco il famoso articolo della Bordonali che impone l’armamento e ne prevede il porto senza limitazioni anche fuori servizio e territorio. Messo questo punto fermo, prevede un regolamento ministeriale da prodursi in 90 giorni che dica quali armi e le modalità addestrative.
Rampelli in questo articolo descrive i regolamenti di polizia locale, prevedendo anche attività fuori territorio ma evidentemente sottomettendole ad una loro puntuale descrizione a regolamento. In questo articolo, inoltre, parla dell’armamento in riferimento all’articolo 5 della attuale legge 65/86: poi vedremo perché riteniamo questa cosa molto grave.
ART 16
Bordonali prevede obbligatoriamente strumenti di autotutela da individuarsi con un regolamento ministeriale entro i soliti 90 giorni: si spera venga l’idea di farne uno che comprenda sia armi che strumenti, ipotizzando un “Regolamento per l’armamento e le dotazioni dei Corpi di Polizia Locale.
Rampelli, nel descrivere organici e figure professionali, parla di addetti a tempo indeterminato anche parziale: una cosa che aborriamo quanto il precariato di polizia, e non spieghiamo nemmeno perché. Mette un numero minimo di 10 addetti per istituire un Corpo di Polizia, anche qui alzeremmo ad almeno 15. Poi ci parla di ruoli agenti e sovrintendenti prevedendo una possibilità di carriera ulteriore alla attuale divisione tra C e D, e questo ci piace. Non ci piace affatto invece che al comma 9 vi sia il famigerato divieto di delegare ad altro personale qualsiasi attività di polizia stradale, ivi compresi soste e scuole, vedendo così cancellati ausiliari e “nonni vigili” e gli agenti riprendere a fare anche dischi orari e amenità simili: un passo indietro inaccettabile e cui non vediamo scampo stante che allo stesso articolo non si parla di figure ausiliarie interne al Corpo. E’ necessario aggiungere un comma che preveda appunto una figura ausiliaria che si occupi di compiti quali soste e viabilità semplice, anche considerando che la stessa legge impedirebbe di avvalersi di volontari e che applicare questo articolo significherebbe licenziare migliaia di ausiliari e vanificare milioni di investimenti nelle municipalizzate dedicate all’accertamento delle violazioni di soste e corsie riservate.
ART 17
Bordonali delinea la patente di servizio, la rende obbligatoria, fatto salvo ovviamente chi è già in servizio al momento dell’entrata in vigore della legge a cui la patente andrebbe in automatico.
Rampelli inserisce ancora qualifiche nel calderone, parlando di pubblici ufficiali, agenti e ufficiali di forza pubblica – tutte belle cose che tuttavia sono insite nelle qualifiche base di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria – e perfino di ufficiale di pubblica sicurezza senza tuttavia dirci in che modo questo possa inserirsi nel previsto rapporto con la Questura.
ART 18
Bordonali prevede la gratuità di tutti gli accertamenti presso le banche dati dei vari ministeri compreso lo SdI sostanzialmente limitandolo a quello che è il Cruscotto Operativo della Polizia di Stato – precedenti, carichi pendenti, rintracci, licenze di polizia, permessi di soggiorno – ci sembra una soluzione comunque più che sufficiente.
Rampelli in questo articolo parla delle armi con il solito tripudio di termini e lungaggini in luogo di concetti semplici ed immediati, esclude altro armamento che l’arma individuale e lo sfollagente, demanda alle regioni la legiferazione su spray e altri strumenti di tutela, precisa la scriminante ex articolo 53 CP in caso di uso delle armi (anche qui, non si capisce questo insistere sul dare nozioni di diritto che appesantiscono il testo).
ART 19
Bordonali inserisce la Polizia Locale nel sistema Numero Unico Emergenze con collegamento diretto tra le nostre centrali e quella del 112.
Rampelli invece dedica l’articolo 19 ad un argomento molto sentito ovvero le tutele economiche e previdenziali: qui la cosa diventa molto interessante con una equiparazione pressoché totale alla Polizia di Stato, indennità comprese e relativa pensionabilità delle stesse, riconosce la causa di servizio e l’equo indennizzo, nonché la tutela legale per cause originate da eventi di servizio. Non male.

ART 20
Bordonali a questo articolo parla delle tutele enomiche e previdenziali che Rampelli elenca al suo articolo 19. La differenza principale è che mentre nella proposta Rampelli è implicito il riconoscimento di un contratto di natura pubblicistica, la Bordonali mantiene l’assetto del contratto privatistico tipico degli enti locali, pur prevedendo una contrattazione separata di categoria.
L’articolo 20 di Rampelli istituisce un ente nazionale a servizio del personale in quiescenza sul modello di quelli esistenti per gli ex ufficiali a riposo delle forze statali: piacevole sicuramente, ma diciamo che se si dovesse cercare dove tagliare spese in questa proposta, partirei da qui.
ART 21
Bordonali qui delinea il nostro contratto come sezione in quello degli enti locali – privatistico – sostanzialmente dando linee guida che lo accomunino quanto più possibile a quanto previsto per le Polizie statali nel loro ordinamento pubblicistico ripristinando la causa di servizio e prevedendo la pensione anticipata. Diciamo che pur nel suo non essere una soluzione ideale, a chi scrive appare, in questo contesto sociopolitico, quella più realistica.
Rampelli semplicemente stabilisce la contrattazione pubblicistica recepita dal Presidente della Repubblica e stabilita con legge dello Stato. Un sicuro passo avanti sul cui realismo abbiamo enormi dubbi.
ART 22
Le disposizioni finali della proposta Bordonali danno la qualifica di Pubblica Sicurezza a tutto il personale di Polizia Locale e ordinano il trasferimento ad altro ufficio di eventuali obiettori di coscienza che non rinuncino a tale stato oltre a dare tempistiche e linee guida per alienare le attuali organizzazioni a quanto previsto dal nuovo testo.
Rampelli continua a parlare di contratto istituendo un comparto della Polizia Locale presso l’Agenzia di Rappresentanza dando così le linee guida per la transizione da contratto privato a pubblicistico: sembra crederci e volerlo veramente, cosa che tra l’altro è estremamente in linea con l’ideologia del partito che rappresenta a proposito di centralità e ingerenza dello Stato su chiunque abbia poteri di polizia.
ART 23
Bordonali chiude la sua legge con l’abrogazione della 65/86, l’aggiunta della Polizia Locale nell’articolo 9 della legge 121 – per i soli Ufficiali di Pg – per l’a consultazione dello SdI e qualche correzione ortografica di termini desueti in luogo di Polizia locale in varie leggi già esistenti, togliendo il limite temporale dall’articolo 57 CPP eccetera.
Rampelli parla invece della formazione universitaria del personale sostanzialmente prevedendo percorsi universitari dedicati e convenzioni con gli istituti per la partecipazione degli operatori di polizia locale ai corsi di laurea.

ART 24– da qui si parla solo della proposta Rampelli essendo la Bordonali composta da solo 23 articoli.
Qui si parla essenzialmente di doveri e norme disciplinari sostanzialmente prevedendo un inasprimento della disciplina e del controllo sull’operato degli appartenenti in relazione alla nuova realtà di contratto pubblicistico.
ART 25
Viene prevista l’istituzione di un Consiglio nazionale della polizia locale a Roma per il controllo e l’uniformità del servizio tramite la promulgazione di circolari e pareri.
ART 26
Si parla degli oneri finanziari derivati dalla applicazione della legge.
ART 27
Le norme transitorie e finali della proposta Rampelli danno un anno ai vari enti per riqualificare il personale secondo le nuove qualifiche previste dalla legge, nonché due per adeguare gli organici dei Corpi.
ART 28
Nelle abrogazioni c’è una delle grandi trappole della proposta Rampelli: al generale e spesso ripetuto mantra delle limitazioni territoriali alle qualifiche, qui si conferma il mantenimento del principio di cui all’articolo 5 della 65/86 relativo il limite del porto dell’arma al solo territorio e della sostanziale libertà vigilata degli agenti al termine del servizio, legati all’obbligo di depositare l’arma a casa e dovendo organizzare la loro vita privata attorno questa spada di Damocle. Una cosa che, soprattutto viste le altre scelte coraggiose di questa proposta, vogliamo considerare un errore non voluto o un punto mal suggerito.
Segue come nella proposta Bordonali l’elenco di norme e termini da cambiare nelle leggi preesistenti e qui dobbiamo dare atto che Rampelli parla in maniera evidente di Forze di Polizia Locale, confermando la portata non indifferente del suo testo legislativo.
