Polizia Locale · riflessioni

Presentati gli emendamenti al testo di riforma: l’analisi di A me le Guardie

Sono stati pubblicati i famosi 113 emendamenti al nostro testo di riforma, quello da A me le Guardie definito il peggior insulto alla categoria degli ultimi 35 anni e fortemente attaccato, per poi essere analizzato ed infine sottoposto ad una serie di modifiche con la speranza di poterlo rendere quantomeno “decente”. Non dico bello, non dico definitivo o risolutivo, ma decente.

Beh, prima di lanciarmi nell’analisi, che vi premetto essere lunga, noiosa e priva di immagini per non essere un pezzo pressoché senza fine (sono più di 30mila caratteri!) mi ritengo abbastanza orgoglioso del fatto che interi emendamenti – peraltro proposti da parti politiche avverse a volte – siano presi paro paro proprio da quella proposta – poi vedremo quali: come sapete il mio lavoro era focalizzato sulla dignità della figura e meno sul punto di vista contrattuale per cui tanti colleghi molto più preparati di me che si sono mossi – e che quindi la voce di A me le Guardie sia arrivata esattamente come pronunciata fino alla Commissione Affari Costituzionali: di più non potevo auspicare e questo risultato da soddisfazione ad 8 anni di blog.

Per i poco pazienti posso riassumere dicendo che gli emendamenti ci consentono di sperare: parlano di qualifiche e porto darmi senza limiti, di tutele contrattuali e pensionistiche pari alla Polizia di Stato, addirittura di contratto di diritto pubblico, cosa che mai avrei sperato. Vi sono diverse cose interessanti come accesso a sdi sia in consultazione che in inserimento, accesso gratis alle banche dati ministeriali e alle autostrade – sapete vero che oggi ogni visura al pra la paghiamo? – dettagli su nomina comandanti e sulle divise. Un lavoro di riscrittura della legge pressoché totale, soprattutto da alcuni deputati evidentemente ben consigliati da colleghi e probabilmente sindacati (si riconosce lo stile di alcuni tra le righe), che ci permette di sperare in una approvazione di un testo un pochino migliore dell’obbrobrio cui ci stavamo rassegnando.

Siccome sarà lunga, senza più indorare la pillola e senza ulteriore trambusto – cit – andiamo ad analizzare i 113 emendamenti (link) – sui quali è importante lavorare senza pretendere di aggiungerne di nuovi se vogliamo davvero raggiungere qualche obiettivo – al testo di riforma della Polizia Locale presentati mercoledì 4 maggio 2021: ovviamente per motivi di spazio sono riportati e commentati solo quelli giudicati più importanti mentre altri sono riassunti, tagliati o appena accennati in una descrizione globale.

Per facilitare la lettura ecco a voi il link al testo della legge.

ART. 1.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: si applicano aggiungere la seguente: anche.
1.1. Galizia.

Vabè, mancava una congiuzione: ottimo. Peccato che il resto delle modifiche non siano così facili.

ART. 2.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sopprimere la lettera d);

   b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: degli illeciti, aggiungere le seguenti: di natura amministrativa e penale;

   c) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: l’articolazione a rilevanza esterna con le seguenti: l’organo di polizia ad ordinamento locale;

Queste sono preso paro paro dal nostro testo e sono molto importanti: specificano la piena e generale competenza su illeciti di qualsiasi natura, cancellano quell’obbrobrio di definizione originale ed allo stesso tempo si viene dichiarati per legge organo di polizia senza alcun dubbio e possibile interpretazione diversa.

Seguono alcune precisazioni ed eliminazioni di definizioni abbastanza ininfluenti, più una specifica su eventuali interventi integrati con le Forze di Polizia Statali, che per motivi di spazio omettiamo rimandando al testo.

  Al comma 3, dopo le parole: in forma associata, aggiungere le seguenti: , nonché delle province e delle città metropolitane, relativamente alle funzioni di cui alle lettere d), e), f) all’articolo 7 della presente legge.
2.2. Fornaro.

Questo è bello: la Polizia Locale nell’originale era solo funzione fondamentale dei comuni, così si aggiungono anche le polizie metropolitane e provinciali.

ART. 3

Regolamenti di Polizia Urbana

C’è chi vuole sopprimerlo ed anche in questo caso vi sono alcune modifiche lessicali su cui soprassediamo.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, comma 1, sopprimere le seguenti parole: in particolare di tipo predatorio.
3.4. Prisco, Montaruli.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: , di minaccia alle fasce deboli della popolazione e di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope.
3.3. Fogliani, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Quest’ultimo capoverso è un altro pezzo inserito nella proposta di A me le Guardie che vuole dare un indirizzo ulteriore alle nostre attività cercando di ritagliarci alcune importanti specificità legate spesso al microcrimine o al degrado. Interessante anche l’emendamento Prisco/Montaruoli che, levando direttamente un “in particolare” cui seguono ambiti di specializzazione, in un certo senso ci mette di fronte ogni tipo di fenomeno da cui possa sorgere criminalità, la mia paura è che così si possa andare a scontrarci con gli interessi di certi burocrati, ma il tentativo va apprezzato.

Gli emendamenti all’articolo 4 propongono invece di adottare piattaforme telematiche comuni tra i vari enti locali, con interconnessione tra centrali operative e tra la Polizia Locale e le Forze Statali per le ragioni di sicurezza urbana (in particolare c’è un “limitatamente” un po’ bruttino, ma ci sono altri emendamenti sulla materia).

ART. 5.

Due emendamenti dicono la stessa cosa, ovvero di istituire la formazione comune con gli appartenenti alle Forze di Polizia Statali e gli accordi tra comuni per garantire il servizio h 24: sono entrambi copiaincollati dalla mia proposta ed è interessante perché provengono da politici di estrazione diversa, che evidentemente l’hanno letta.

  Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e le associazioni degli operatori in quiescenza appartenuti alle Forze dell’Ordine e alla Polizia Locale.
5.3. Tonelli, Ziello, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis) Entro 180 giorni dall’approvazione della presente legge, presso il Ministero dell’interno è istituito un ufficio, che si occupa a livello nazionale degli indirizzi formativi e normativi dei corpi di Polizia Locale.
5.7. Prisco, Montaruli.

Queste sono interessanti: il coinvolgimento delle scuole si riferisce alle campagne per l’educazione alla legalità, un ufficio nazionale formativo sarebbe invece una bella cosa cui non avevo pensato.

ART. 6.

Diversi emendamenti suggeriscono di aggiungere i Comandanti alle previste Conferenze istitutive degli accordi di controllo del territorio, come avevamo sottolineato e proposto con un chiaro: Che i comandanti siano presenti ai summit in prefettura quando si parla di noi, direi che è il MINIMO.  

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; deve essere garantita una rappresentanza delle associazioni di cittadini, che partecipa al fine di inoltrare segnalazioni e formulare proposte.
6.3. Forciniti
.

Questo invece mi piace poco, l’idea di avere rappresentanti dei cittadini ai summit di sicurezza urbana mi lascia un po’ perplesso.

Prisco e Montaruli completano gli emendamenti con un lavoro di revisione cancellando refusi e confusioni di termini.

ART. 7.

Funzioni di Polizia Locale

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Funzioni di polizia locale)

[omissis]

   n) tutela della sicurezza urbana e delle fasce deboli della popolazione anche attraverso servizi e reparti istituiti all’uopo.

[omissis]

Ometto per motivi di spazio il nuovo testo proposto dell’articolo 7, sottolineando però come sia stata inserita, come speravo e con i miei stessi termini, la precisazione della competenza di investigazione nella sicurezza urbana e tutela fasce deboli anche attraverso reparti istituiti all’uopo: era una modifica necessaria per la troppa leggerezza con cui il testo originale sembrava escludere attività proprio di polizia giudiziaria.

Altri emendamenti sostituiscono le varie polizia ambientale edilizia con un più efficace Polizia Giudizaria, altri ancora aggiungono la qualifica di polizia tributaria (evidentemente dimenticata in sede di stesura), uno in particolare allarga in modo inequivocabile la competenza territoriale a tutta l’eventuale unione (pare ovvio ma tant’è), qualcuno taglierebbe tutto lasciando indicazioni molto più generiche, altri invece vanno precisando anche annonaria tra le specifiche (c’è già commerciale ovviamente) Prisco e Montaruli suggeriscono di sopprimere la parola “ausiliare” riguardo la qualifica di Pubblica Sicurezza, dando invece un blando “controllo” del Questore sul suo espletamento. In sostanza la stessa cosa, però vedere sparire quel “ausiliari” è un bel sogno che manco ho pensato di prendere in considerazione come realizzabile.

ART. 8.

Qualifiche del personale di Polizia Locale

I primi emendamenti cambiano alcune nomenclature riguardo ufficiali e sottufficiali e prevedono il passaggio al ruolo sottufficiali secondo il criterio dell’anzianità di servizio o di corsi di formazione.

  2. Le qualifiche di cui al comma 1 sono acquisite all’atto del superamento del corso di formazione per la qualifica di pertinenza.
8.24. Montaruli, Prisco.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: , lettera e),;

   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , mentre le restanti qualifiche di cui alle lettere del comma 1 sono conferite dal competente comandante della polizia locale.
8.11. Prisco, Montaruli.

  Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o con le scuole di formazione delle forze dell’ordine di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121.
8.20. Montaruli, Prisco.Pag. 41

Poi si parla del momento del conferimento delle qualifiche di PG e PS

   a) al comma 5, dopo le parole: o del presidente della provincia, aggiungere le seguenti: , all’atto dell’assunzione e comunque entro la conclusione dell’iter di formazione di cui all’articolo 11, comma 2, lettera c), della presente legge.;

   b) al comma 5, sopprimere la lettera e);

Questi, presi dalla mia proposta, li ritengo fondamentali: obbligo di richiesta della qualifica di PS all’assunzione o entro la conclusione della formazione: basta agenti disarmati in giro per lungaggini burocratiche e leviamo quel ridicolo requisito di “buona condotta” che da una discrezionalità esagerata in sede di riconoscimento della qualifica (questo emendamento è presentato più volte da più parti).

Non è stato invece recepito il mio accenno all’ispirazione alle norme europee per le livree: il comma 11 viene modificato in varie proposte riassumibili in una competenza della regione su divise e livree, che devono essere diverse e non riconducibili a quelle delle forze statali. Niente evoluzione alla francese: pazienza.

ART. 9.

Esercizio delle funzioni di Polizia Locale

  Al comma 1, sostituire la parola: competenza con le seguenti: indirizzo politico;

  Conseguentemente:

   al comma 2, dopo le parole: della polizia locale aggiungere le seguenti: per le indagini relative ad ambiti delle funzioni di polizia locale;

   al comma 5, alinea, dopo le parole: all’articolo 10, aggiungere le seguenti: di concerto con la regione di appartenenza,;

   al comma 5, sopprimere la lettera c).
9.3. Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi.

Questi invece non ci piacciono proprio: indirizzo politico come fondamentale nell’esercizio delle funzioni, aliquote di PG solo per “indagini relative gli ambiti delle funzioni di pl”, addirittura abolita la lettera che parlava della possibilità di istituire scambi temporanei di personale per esigenze eccezionali. Male, male, male.

Si parla poi di ausilio alle forze di polizia statali e di operazioni esterne su iniziativa solo in caso di flagranza commessa nel territorio, come già previsto.

ART. 10.

Regolamenti su ordinamenti e servizi

L’articolo 10 ha tante proposte e tutte lunghissime, che vediamo di riassumere. Viene proposto l’inserimento di un nuovo comma per definire tramite uno o più decreti una serie di problematiche contrattuali e di natura organizzativa e di formazione, prevedendo in questo caso un contratto di natura privatistica, del contratto comunque si parla in modo più puntuale, e comprensivo dell’ipotesi pubblicistica, agli emendamenti degli articoli 20 e 21.

“omissis – disposizioni in materia di contrattazione e in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica; istituzione di un’apposita sezione contrattuale riservata alla polizia locale, alla quale, ove compatibili, per la parte economica e funzionale si applicano le previsioni poste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro delle Forze di polizia dello Stato ad ordinamento civile; riconoscimento per il personale della polizia locale dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti e di speciali elargizioni per le vittime del dovere e per i loro familiari; istituzione di una specifica classe di rischio adeguata ai compiti svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alle Forze di polizia dello Stato;”

Seguono varie specifiche su armamento e vestiario, si parla di armi individuali, di reparto e strumenti di autodifesa analoghi alle forze statali e l’ovvio addestramento, viene menzionata la matricola visibile (già l’abbiamo), la patente di servizio e le targhe speciali, l’inserimento nel sistema 112, l’esenzione dai pedaggi stradali, l’accesso gratuito alle banche dati ministeriali e la predisposizione di sistemi informatici atti a tutto questo e poi vari riferimenti a commissioni e incontri di carattere organizzativo che secondo me andrebbero ad allungare in modo esasperato l’iter dei decreti post riforma.

ART. 11

Anche qui negli emendamenti si parla delle divise e delle livree diverse dalle forze statali (lo sposterebbero dall’articolo 8), nonché di forme associative anche provinciali.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I Corpi di Polizia locale non possono avere un numero di operatori inferiore a venticinque. Tale numero deve essere raggiunto anche a mezzo di unioni, associazioni, consorzi e convenzioni tra gli enti, secondo le norme stabilite dalle rispettive regioni.
11.6. Montaruli, Prisco.

Questo sarebbe top: io nella mia proposta parlavo di 10 e mi pareva già di chiedere tanto.

  Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Funzioni del Sindaco e del Presidente della Provincia)

  1. Il Sindaco e il Presidente della Provincia sono garanti dell’autonomia e del buon funzionamento dei servizi di polizia locale nell’ambito delle rispettive competenze, adottando provvedimenti relativi ai loro compiti di vigilanza sull’espletamento delle relative attività istituzionali.
  2. Il Sindaco, nella qualità di responsabile dell’amministrazione comunale, ovvero di organo politico-amministrativo, impartisce disposizioni d’indirizzo al comandante del corpo o al responsabile del servizio di polizia locale in adempimento delle finalità e dei compiti previsti dalla presente legge.
  3. Il Sindaco e il Presidente della Provincia possono autorizzare, previa concertazione con il comandante del corpo o con il responsabile del servizio di polizia locale, la collaborazione di unità di personale con le Forze di polizia dello Stato, limitatamente a singole e specifiche operazioni, ovvero, nel caso di comprovate emergenze, qualora ne sia fatta motivata richiesta da parte del Prefetto.
11.01. Forciniti.

 A me piace poco questa continua intromissione di sindaco e presidente di provincia, sinceramente.

Gli articoli 12 e 13 hanno emendamenti marginali sulle conferenze stato regioni e viene previsto anche in questi l’accordo per la formazione nelle strutture della Polizia di Stato: si tratta di emendamenti rindondanti con altri già citati per altri articoli ed ometto per motivi di spazio.

ART. 14

Elenchi pubblici regionali dei comandanti dei Corpi di polizia locale e degli idonei allo svolgimento della funzione di comandante

Anche questo viene riscritto e, parlando di elenchi pubblici dei comandanti, si discute un po’ su requisiti e altro, di notevoli abbiamo: l’iscrizione all’elenco dopo un corso formativo (che mi pare un po’ pretestuoso, chi lo terrebbe) cui segue il concorso vero e proprio, uno dei cui requisiti sarebbero tre anni di servizio in una Polizia Locale – fine dei comandanti in prestito da altri corpi? Mi pare troppo bello – ovviamente i comandanti già in servizio sarebbero esclusi da questo passaggio. A chi ha i requisiti rimarrebbe la possibilità di essere nominato ai sensi del 110 (male) con un’aggiunta pesante:

  8-bis. I comandanti possono restare in carica nello stesso comune per tre anni, rinnovabili di ulteriori tre una sola volta.
14.5. Prisco, Montaruli.

La ritengo di difficile attuazione anche se ne capisco il senso, però l’immagine di comandanti oltre la cinquantina che ogni 3 anni cambiano Comando la vedo davvero difficile e da qualche punto di vista anche esagerata.

Art. 15

Armamento del personale della polizia locale

In un emendamento viene interamente riscritto anche questo, senza la ricezione della mia specifica sulle armi di reparto che tentavo di elencare, ma che restano comunque previste, previsto inoltre il porto dell’arma individuale anche fuori territorio oltre che servizio, mentre quelle di reparto sono ovviamente previste solo in servizio. Seguono dettagli su regolamenti ed altro, ma nulla di particolarmente allarmante o peggiorativo. Altri emendamenti sono:

  Al comma 1, sostituire le parole: anche fuori dall’ambito territoriale dell’ente di appartenenza con le seguenti: di cui deve essere dotato anche fuori dall’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e di cui può essere dotato anche al di fuori dell’orario di servizio.

   al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) individuano i servizi interni espletati in via continuativa per i quali il personale può essere esentato dall’obbligo di assegnazione dell’arma.
15.2. Tonelli, Ziello, Fogliani, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Oltre a quanto previsto nel comma 1 sono considerate dotazione minima di dispositivi di protezione individuale e di sicurezza per gli operatori di Polizia Locale il bastone distanziatore, spray al capsicum e protezioni balistiche ed anti taglio.
15.3. Prisco, Montaruli.

Questi tre sono invece mutuati parola per parola dalla mia proposta: sottolineo l’obbligo dell’armamento e che ho pensato e si è ritenuto di inserire l’ipotesi di servizi continuativi da potersi effettuare disarmati: è il giusto riconoscimento ai colleghi che l’arma proprio non la vogliono. Anche gli strumenti di autotutela sono menzionati ed a mio parere essenziali.

L’articolo 17 viene modificato con più emendamenti che riconoscono l’assegnazione automatica della patente di servizio al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge: era una palese dimenticanza nel testo originale.

Art. 18.

Disposizioni in materia di accesso alle banche dati da parte del personale della polizia locale

Articolo fondamentale anche questo, relativo l’accesso alle banche dati e, manco a dirlo, da alcuni emendamenti interamente riscritto come praticamente gran parte degli articoli, che, se approvati, praticamente faranno un nuovo testo da zero o quasi. Si parla di accesso gratuito alle banche dati del mininterno (tipo quelle del PRA, per capirci) e di accesso SDI come da testo seguente:
  2. Mediante regolamento, adottato con decreto del Ministro dell’interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure per l’accesso dei servizi di polizia locale ai dati di cui all’articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Il regolamento deve assicurare l’accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti di identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, alle schede identificative AFIS delle persone sottoposte a rilievi fotodattiloscopici, ai provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone sottoposte a controllo e identificazione, alle licenze di polizia, ai precedenti penali e di polizia nonché ai provvedimenti amministrativi e penali pendenti riguardanti persone o cose.

Si parla anche di inserimento diretto dei dati relativi documenti smarriti o ritrovati e dei sistemi di collegamento informatico per l’attività ed un interessante:
  «Con il medesimo regolamento sono definite le modalità con le quali i Corpi di polizia locale trasmettono ai fini dell’inserimento negli archivi del predetto Centro elaborazione dati, il contenuto di atti, informative e documenti prodotti nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative, nonché i dati essenziali delle notizie qualificate di reato».

nonchè:
  6. Il personale dei Corpi di polizia locale in possesso della qualifica di agente pubblica sicurezza può altresì accedere, per le finalità di cui al comma 1, alle informazioni contenute nel sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104.

Sinceramente chi ha riscritto questo nuovo articolo 18 ha tutta la mia stima ed approvazione: stupendo e molto più di quanto sperassi io stesso nelle mie proposte! Gli altri vari emendamenti riconoscono gratuità alle banche dati ed accesso SDI, certo, ma nessuno in modo così completo e specifico.

Art. 20

Disposizioni in materia di contrattazione

Altro pezzo da 90: le disposizioni in materia di contrattazione e, pensate un po’, pure questo viene riscritto da zero da un emendamento (è proprio piaciuta la proposta base, qualcuno dovrebbe farsi qualche domanda): facendo io schifo in materia di contrattazione, lo modificavo dando giusto lo spunto per condizioni similari alle forze statali arrivando a rinunciare al contratto pubblicistico per una soluzione quanto più soddisfacente, convinto che proprio sulla rinuncia all’opzione pubblicistica si giocasse la possibilità di un passaggio della norma: pare invece che il testo emendato preveda proprio il diritto pubblico, almeno a leggere bene il seguente:

   a) istituzione di un autonomo comparto di contrattazione con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, da attivare con cadenza triennale per gli aspetti giuridici ed economici, uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e l’altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto della Polizia Locale, diretti a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. I contenuti dell’accordo nazionale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica;

   b) per ciascun procedimento, definizione della composizione della delegazione trattante di parte pubblica; previsione che la delegazione trattante di parte sindacale sia composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale in Polizia Locale, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, determinate sulla base esclusiva del dato associativo e con il criterio della radicazione su tutto il territorio nazionale e non inferiore al 5 per cento;

   c) per ciascun procedimento, definizione delle materie demandate alla disciplina del procedimento contrattuale, tenuto conto delle materie demandate dalle vigenti disposizioni di legge ai procedimenti negoziali per la disciplina del rapporto di impiego del personale in regime di diritto pubblico.

  3. All’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: «3-ter. In deroga ai commi 2 e 3, il personale, anche dirigenziale, della polizia locale è disciplinato da autonome disposizioni ordinamentali».

Considerando che il 165/01 parla del contratto di lavoro pubblico, se so ancora leggere, pur non capendo nulla di contrattazione, direi che ci fanno rientrare, tra l’altro, anche emendamenti meno corposi ne parlano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è regolato da un contratto di diritto pubblico.
20.6. Montaruli, Prisco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il personale della polizia locale è sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile. In applicazione di tale tipologia negoziale, la contrattazione collettiva relativa al personale della polizia locale è recepita con decreto del Presidente della Repubblica e la sua copertura finanziaria è stabilita con legge dello Stato.
20.2. Forciniti.

Sinceramente, questa non me la aspettavo, tanto che nella “mia” visione lo reputavo semplicemente impossibile ed auspicavo un contratto separato internamente al comparto enti locali (che appare in altri emendamenti).

ART. 21– Disposizioni previdenziali, assicurative e di tutela degli appartenenti alla polizia locale.

Relativo gli istituti previdenziali, viene riscritto in un unico emendamento (praticamente riscrivono la proposta precedente quella di dicembre a suon di emendamenti, ed è una strategia che mi piace) che prevede, tra il resto

  1 Al personale della Polizia Locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti della Polizia di Stato e agli organi equivalenti nei corrispondenti ruoli e qualifiche, la cui individuazione è rimessa a un decreto del Ministro dell’interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Seguono i dettagli organizzativi su pensioni di rischio e pensioni di fine carriera: tutto demandato a successivi decreti, difetto che avevamo visto anche nella stesura originale, però le basi sono notevoli, viene inoltre prevista la tutela legale

  6. Nei procedimenti a carico degli appartenenti ai Corpi di polizia locale in possesso delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria per fatti compiuti in servizio e relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, si applica l’articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

Anche gli emendamenti singoli al testo sono interessanti:

1. Agli appartenenti alla polizia locale si applicano, in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica, le medesime disposizioni definite per le altre Forze di polizia dello Stato. Si applica la disciplina vigente per le altre Forze di polizia dello Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
21.7. Montaruli, Prisco.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da considerarsi sottoposta a lavoro usurante ai fini dei benefici erogati dall’INPS in materia di pensione anticipata. Si applica la disciplina vigente per le altre Forze di polizia dello Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari;
21.6. Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: equivalenti a quelle previste per gli appartenenti alle Forze di polizia.
21.2. Forciniti.

Questi ultimi sono presi pari pari dalla mia proposta, in modo molto più semplificato rispetto la modifica totale dell’articolo.

Un emendamento inserisce e descrive l’articolo Art. 21-bis.(Istituzione del giorno della memoria della Polizia Locale italiana): non ho lo spazio per dilungarmici, però l’idea non mi spiace.

ART 22-

disposizioni finali

 E’ l’articolo di chiusura, con le disposizioni finali, tramite emendamenti ne vengono aggiunti altri, possiamo sottolineare:

  Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157- legge sulla caccia)

  1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all’articolo 27, comma 1, lettera a), dopo le parole: «Agli agenti dipendentiPag. 54degli enti locali delegati dalle regioni» sono inserite le seguenti: «nonché agli agenti dipendenti delle regioni medesime»;

   b) all’articolo 29, comma 1, dopo le parole: «gli agenti dipendenti degli enti locali» sono inserite le seguenti: «nonché gli agenti dipendenti delle regioni medesime.».
22.01. De Menech.

  Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche all’articolo 57 del codice di procedura penale)

  1. All’articolo 57, secondo comma, lettera b), del codice di procedura penale dopo le parole: «nell’ambito del territorio di appartenenza, le guardie» sono inserite le seguenti: «delle regioni, limitatamente alle funzioni di competenza, e.».
22.02. De Menech.

Qui si parla degli agenti venatori delle regioni che in alcuni casi hanno sostituito la Polizia Provinciale: De Menech propone di inserire i colleghi delle venatorie regionali al personale specifico per il controllo della caccia (ma dai) e di menzionarli nell’articolo 57 del CPP come agenti di PG nell’ambito delle funzioni di competenza, ad una prima lettura superficiale pareva volesse limitare tutti noi: per fortuna era solo una impressione di mala lettura. Spero comunque non sia necessario parlare di queste sue proposte visto le più costruttive idee di ripristino della provinciale in senso pieno in altri emendamenti.

ART. 23

abrogazione di norme

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all’articolo 9, dopo il primo comma è inserito il seguente: «L’accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai servizi di polizia locale»;

Un altro emendamento relativo allo SDI che trovo inferiore rispetto ad altre proposte.

   3) al comma 4, lettera a), dopo le parole: e i funzionari aggiungere le seguenti: e i coordinatori dei corpi e servizi;

   4) al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: e i coordinatori;

   5) sopprimere lettera c).
23.2. Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani.

  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: e i funzionari con le seguenti: i funzionari e i coordinatori dei corpi e servizi.

  Conseguentemente, al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: e i coordinatori.
23.3. Iezzi, Ziello, Fogliani, Di Muro, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli.

Questi sono emendamenti importanti che inseriscono i sottufficiali

  Al comma 4, lettera c), sopprimere le seguenti parole: connesse all’ambito territoriale dell’ente di appartenenza nonché, relativamente alle attribuzioni dello stesso ente, in occasione dell’esecuzione di interventi nelle condizioni di cui all’articolo 382, ovvero dello svolgimento di missioni esterne, disposte anche per il compimento di atti e l’esecuzione di attività ai sensi dell’articolo 370.
23.1. Ziello, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli.

Qui viene cancellato un grammelot totale sulle nostre qualifiche che dava adito a diverse male interpretazioni limitative l’attività fuori servizio e territorio, chiudendo l’articolo originale con “esercitano le funzioni di polizia giudiziaria”. Punto. Senza limitazioni, interpretazioni o giochi di parole.

E con questa, chiudiamo l’analisi, e complimenti a chi è arrivato fino in fondo!

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