Qualche collega si ricorderà del bellissimo film “Angeli con la Pistola” di Frank Capra, nel quale, in una scena clou, una anziana barbona viene curata, lavata e truccata da un gruppo di acconciatori fino a diventare una perfetta signora dell’alta società. Bene: con il testo unificato noi di A me le Guardie abbiamo provato a fare la stessa cosa, limando dove possibile e cercando di chiarire dove doveroso, nel tentativo di trasformare Cenerentola in una principessa che possibilmente non torni sguattera al primo rintocco della mezzanotte. Di seguito, articolo per articolo, le modifiche che apporteremmo se avessimo voce in capitolo e la loro spiegazione.
Sarebbe bello se si potesse condividere questo lavoro coi colleghi sindacalisti e non impegnati nella stesura di modifiche al testo e con i giusti contatti per ottenere un minimo risultato. Non illudetevi di grandi stravolgimenti perché il segreto di questo lavoro natalizio è proprio quello di cambiare il meno possibile per ottenere il meglio possibile in velocità e senza discussioni o false illusioni.
ART 1
Al comma 2, dopo “di polizia locale” aggiungere “e dei Corpi di Polizia Locale”
questo perché è doveroso chiarire che la legge parla di noi e non solo, astrattamente, della normativa di polizia locale.
ART 2
Al comma 2, lett. A dopo “degli illeciti” aggiungere “di natura amministrativa e penale”
Al comma 2, lett B dopo “corpo di polizia locale” sostituire “l’articolazione a rilevanza esterna” con “l’organo di Polizia ad ordinamento locale”.
Sono modifiche che poco cambiano ai fatti, ma molto alla sostanza, dandoci la dignità di essere definiti per come siamo chiamati e per quello che siamo chiamati a fare.
ART 3
Al comma 1, punto 1 dopo “di tipo predatorio” aggiungere “di minaccia alle fasce deboli della popolazione e di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope”
Questa è abbastanza pretestuosa, lo so, ma serve a darci un indirizzo nell’ambito delle attività di PG in modo da evitare che i reparti vengano sciolti a puzzo dell’assessore di turno, la tutela fasce deboli ci riguarda molto da vicino essendo noi sicuramente più vicini ai settori servizi sociali rispetto le forze statali.
ART 5
Al comma 3 punto A dopo “lo scambio informativo” aggiungere “e la formazione comune”
Al Comma 3 punto B dopo polizie locali sostituire “dei comuni capoluogo” con “anche attraverso lo strumento degli accordi tra comuni”
Si questo non si può prescindere: le 24 ore o le facciamo tutti o potranno continuare ad asserire che “parte di noi” non è afferente attività di polizia o lavori usuranti. La formazione comune con le FFPP era una bella cosa prevista dal testo originale poi svanita.
ART 6
Al comma 1, secondo capoverso, dopo “dai sindaci” aggiungere “e dai Comandanti del Corpo di Polizia Locale”.
Al comma 4, dopo “i sindaci” aggiungere “e i comandanti dei Corpi di Polizia Locale”
Che i comandanti siano presenti ai summit in prefettura quando si parla di noi, direi che è il MINIMO.
ART 7
Al comma 1 aggiungere la “lettera l: tutela della sicurezza urbana e delle fasce deboli della popolazione anche attraverso servizi e reparti istituiti all’uopo”
Al comma 2 dopo “comma 6” sostituire “il personale del Corpo di Polizia Locale” con “il Corpo di Polizia Locale”
Altre parole importanti: leviamo il tentativo di sottintendere che siano ausiliarie anche le funzioni del singolo agente, ma non andiamo a invadere competenze altrui prendendoci una potestà piena nella Sicurezza Pubblica e ribadiamo la necessità di assimilare la tutela delle fasce deboli alla sicurezza urbana, quest’ultima assolutamente da avere come competenza prioritaria e prevista.
ART 8
Al comma 5, dopo “presidente della provincia” aggiungere “all’atto dell’assunzione e comunque entro la conclusione dell’iter di formazione di cui all’art. 11 c. 1 lett. c della presente legge”
Al comma 5 cancellare “e) buona condotta”
Al comma 10, ultimo capoverso dopo “è consentita” sostituire il testo con “come da normative vigenti nel comparto EELL”.
Al comma 11, primo capoverso, dopo “della regione” aggiungere “seguendo gli schemi organizzativi dettati dall’Unione Europea per la vestizione e la livrea delle Forze di Polizia”
Qui si cambia tanto: facciamo tornare come nella prima bozza la PS obbligatoria e non a richiesta – o meglio, da richiedere ma come formalità e non facoltà – togliamo l’assurdo inserimento di una esageratamente aleatoria e soggettiva “buona condotta” dal sapore del secolo scorso e diamo una base istituzionale e giuridica potente come i decreti europei nello stabilire le livree e le divise.
ART 10
Al comma 1 aggiungere “f) il numero minimo del personale necessario all’istituzione del Corpo, comunque non minore di 10 addetti oltre al Comandante, da raggiungere anche organizzando un servizio intercomunale”
Bisognava pur dare un imput minimo a livello nazionale per gli addetti di un Corpo, no?!
ART 11
Al comma 2 lettera “e” dopo “dell’armamento” aggiungere “prevedendo la dotazione minima di bastoni distanziatori, spray al capsicum, dispositivi di protezione individuale balistici e anti taglio e perforazione.
Anche qui si rende necessario prevedere una dotazione minima standard da imporre a tutte le regioni in maniera uniforme.
ART 12
Al comma 1, primo capoverso, dopo “del personale della polizia locale” aggiungere “secondo quanto previsto dalle linee guida europee afferenti la formazione degli operatori di polizia”.
Continuiamo a tenere – legittimamente direi – le direttive europee come base per la nostra formazione, vestizione e dotazione, imponendo alle regioni di non uscire da certi schemi.
ART 13
Al Comma 1 al termine aggiungere “ed al fine di garantire la copertura territoriale nell’arco delle 24 ore ai sensi dell’art. 5 c. 3 lett. b.
Va ribadito che le 24 ore o tutti o nessuno, ma se qualcuno le salta, ci leva a tutti i riconoscimenti pieni.
ART 15
Al Comma 1 dopo “dotazione individuale” aggiungere “di cui deve essere dotato”
Al Comma 1 dopo “di appartenenza” aggiungere “anche al di fuori dell’orario di servizio”
Al Comma 2 aggiungere la lettera “f) per arma di reparto si intendono gli sfollagente, le pistole elettriche, le carabine a canna liscia e rigata e le altre armi di cui i Corpi di Polizia Locale dovessero dotarsi per l’espletamento di servizi o interventi particolari”
Al comma 4 sostituire la lettera C con “c) individuano i servizi interni espletati in via continuativa per i quali il personale può essere esentato dall’obbligo di assegnazione dell’arma.”
Anche qui i cambiamenti sono tanti: l’arma deve essere obbligatoria, punto e va precisato senza se e senza ma che il porto è scevro da vincoli territoriali. Ho cercato di dare un senso alla dicitura di armi di reparto – distinguendo gli sfollagente dagli strumenti di autotutela – e per amor del Cielo cancelliamo la stringa che dava ai comuni la possibilità di decidere quali servizi svolgere armati e quali no, anche perché creava il paradosso di avere un’arma sempre fuori servizio e a random in servizio. Poi ci sta che ad uno che fa solo contenzioso si possa ritrare.
ART. 17
Aggiungere il comma “4. La patente di Servizio è automaticamente riconosciuta al personale in servizio nei Corpi e Servizi di Polizia Locale all’atto dell’entrata in vigore della presente legge”
Questa era una palese dimenticanza.
ART 18
Al comma 1, dopo “artigianato e agricoltura ” aggiungere “alle schede identificative AFIS delle persone sottoposte a rilievi fotodattiloscopici”
Al comma 2 aggiungere la lettera “g: ed alle sentenze di condanna per delitti non colposi”
Giusto due cose: se non possiamo vedere/inserire i dati AFIS è inutile avere i fotosegnalamenti – ma ricordiamo che per il TUEL il Sindaco deve comunicare gli stranieri irregolari – e vedere i precedenti penali serve non solo per sicurezza nostra ma anche per valutare in autonomia i presupposti dell’arresto facoltativo.
ART 20
Al comma 2 dopo “apposite misure” aggiungere “ed un comparto separato all’interno della contrattazione degli Enti Locali”
Qui si fa il gran passo indietro: rinuncerei al contratto pubblico, tentando di avere un comparto separato nel contratto enti locali che ci si avvicini quanto più possibile. E’ dura, lo so, ma è il “gran rifiuto” che spero porti ad accettare il resto.
ART 21
Al comma 1 aggiungere “da considerarsi sottoposta a lavoro usurante ai fini dei benefici erogati dall’INPS in materia di pensione anticipata”
Al comma 2 aggiungere “e similmente a quanto previsto per le Forze di Polizia ad ordinamento Statale”
Come sopra: lavori usuranti e previdenza similmente alla forze statali, anche rinunciando al contratto pubblico.
ART 23
Al comma 2 lett. C dopo “ente di appartenenza, nonchè…” cancellare “relativamente alle attribuzioni dello stesso ente” .
Al comma 2, lett. C dopo “all’art. 382,” aggiungere “anche al di fuori del territorio di servizio,”
Così mettiamo una pietra sopra ai rischi di una mala interpretazione della nostra attività di PG, dandoci allo stesso tempo la dignità di essere riconosciuti operatori della stessa anche fuori territorio. Certo, alla bisogna, ma accontentiamoci.
E questo è quanto, sarò grato a chi vorrà aiutarmi a diffondere l’idea, a contribuirvi, a raccogliere questa proposta in un testo che vada a modificare quello originale per vedere l’insieme come esce.
Ancora con questa folle idea di salvare il salvabile! 30 anni di fallimenti non sono bastati! Continuiamo ancora! Cerca di diffondere l’idea di lotta dura e prendere tutto, ora basta!
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Il non averci inserito per l’ennesima volta nelle categorie usuranti è l’ultima derisione verso la nostra Categoria e per i nostri Caduti sul lavoro. Questo testo di “riforma” è l’, emblema di come a Roma non vogliono che la Polizia Locale sia riconosciuta ufficialmente come una vera e propria Polizia di prossimità. I dati della realtà quotidiana da Aosta a Palermo dicono che lo siamo ma il nostro servizio a costo zero identico alle Forze di Polizia statali (spesso anche di più…) è sarà sempre un dogma difficile da abbattere.
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