Polizia Locale

Presentato il Testo Definitivo della legge di Riforma della Polizia Locale e delle politiche integrate per la Sicurezza

Incredibile a dirsi, ci siamo: dopo infiniti rimandi, tempi dilatatissimi, addirittura due governi nella stessa Legislatura, dopo i commenti delle associazioni di categoria, dei Prefetti, dei rappresentanti del Ministero dell’Interno – a volte poco apprezzabili – dell’Anci, dell’Aran, probabilmente anche di un tizio che passava per caso, oggi è stato presentato il testo di legge definitivo che dovrebbe venire presentato per l’approvazione in Commissione Affari Costituzionali e quindi la promulgazione in tempi brevi: dimentichiamo quindi le famose sette e più proposte di cui abbiamo lungamente discusso e analizzato, sparite.

Ora si parla di un unico testo, che trovate al link: https://www.giuseppebrescia.it/wp-content/uploads/2021/09/Proposta-Testo-Unificato-Riforma-Polizia-Locale.pdf

Prima di immergermi nel commento, sono molto contento di poter rivendicare che “ve l’avevo detto io”: già a febbraio 2019, in un lungo articolo, avvisavo che

Possiamo dirlo in 10 lingue e confrontarci con 100 paesi anglosassoni ed americani, ma in Italia non funziona così e per farlo funzionare ci vorrebbe una riforma costituzionale basata sui desideri di 60mila persone? Anzi, siamo sinceri, al massimo di 30mila di quei 60mila? Dai, per cortesia, teniamo i piedi a terra.

Quel che è necessario è che, facendocene una ragione nell’essere “locali”, questa parola non diventi una limitazione alla nostra dignità di poliziotti. E per non farla diventare tale è necessario che la legge imponga gli strumenti da darci, senza lasciarli alla decisione del Consiglio – dura pure quello massimo 5 anni – ed imponga dei paletti ben precisi al Sindaco nell’usarci come sua milizia personale, nel rispetto della figura e dell’indipendenza del Comandante. Fine. Non possiamo sperare in altro, perché altrimenti saremmo in Questura.

presentando un mio testo di riforma dove far combaciare queste realtà che considero ineluttabili: bene, mi fa davvero piacere vedere che è andata esattamente come pensavo e che il testo presentato – e si spera in breve approvato – in commissione segue esattamente questo filone, come vedremo nel lungo approfondimento praticamente ARTICOLO PER ARTICOLO che segue (e anche oggi si studia e si dorme domani).

Io che mi accingo a scrivere questo articolo

Iniziamo dicendo che il testo proposto non parla solo di Guardie Cittadine ma in generale tratta “Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale” tanto che fin dall’articolo 1 specifica che disciplina, secondo quanto stabilito dalla Costituzione, le varie forme di coordinamento ed interazione tra Stato ed Enti Locali nel tema della sicurezza di persone e comunità. L’articolo 2 definisce la funzione, il servizio ed il personale di polizia locale specificando infine che i soggetti titolari della funzione di polizia locale sono gli enti locali anche diversi dal comune. L’articolo 3 sottolinea che i comuni sono tenuti ad avere regolamenti di polizia finalizzati al mantenimento della sicurezza urbana che come ormai assodato è sostanzialmente un modo diverso di chiamare la sicurezza pubblica quando questa non è intesa esattamente come quella funzione esclusiva dello Stato, cosa peraltro ripetuta fino allo sfinimento in questi primi articoli della Legge, ma che intanto apre a frasi come “…prevenire e rimuovere le condizioni ambientali e sociali che possono favorire l’insorgere di fenomeni dannosi alle popolazioni locali sotto il profilo della criminalità…”. L’articolo 4 impone uno scambio continuo di informazioni necessarie al mantenimento della sicurezza urbana tra Stato e Regioni, in sostanza un bel lavoro di intelligence tra enti locali e Stato, gli articoli 5 e 6, nell’istituire gli accordi in materia di politiche per la sicurezza parlano di connessione tra le centrali locali e statali nell’utilizzo di strumentazione informatica, formazione integrata tra Guardie indipendentemente dal Corpo di appartenenza, associazioni di cittadini e tanto altro che già da anni è previsto da pareri, circolari, decreti vari e per tenere insieme tutto questo ambaradan viene istituita una conferenza regionale semestrale sulla sicurezza urbana.

Con l’articolo 7 si parla finalmente delle Guardie Cittadine stabilendo le Funzioni di Polizia Locale: è un elenco che va da A a Q e comprende praticamente qualsiasi cosa che riguardi la funzione di polizia e di protezione civile. Quello che ci interessa però è che le funzioni di Polizia Stradale, Polizia Giudiziaria, Soccorso Pubblico sono esercitate nell’intero territorio provinciale o metropolitano e non più comunale. Importante inciso: se sottolineiamo che tra le modifiche alle leggi in vigore c’è il cancellamento dall’articolo 57 del CPP della limitazione oraria e territoriale alla qualifica di PG, viene da pensare che la funzione si espleta nel territorio provinciale, ma la qualifica in flagranza di reato valga in tutta Italia!

Ed ecco l’articolo 8 che parla appunto delle Qualifiche del Personale della Polizia Locale, innanzitutto inserendo la categoria dell’ufficiale di Pg in fascia C o più correttamente del sottufficiale – prevedendo le seguenti figure a) agenti; b) agenti/sottufficiali addetti al coordinamento di altri operatori; c) ufficiali addetti al coordinamento e controllo; d) ufficiali responsabili di organizzazioni complesse; e) comandanti dei corpi di polizia locale – e subito dopo precisando appunto le qualifiche PIENE di Polizia Giudiziaria, Agenti di Pubblica Sicurezza nell’ambito del territorio di competenza e fuori dello stesso quando necessario per lo svolgimento del servizio e Polizia Tributaria come noto limitata ai tributi destinati agli enti locali. La qualifica di Pubblica Sicurezza viene conferita dal prefetto su indicazione – non più richiesta – del Sindaco entro 60 giorni dalla comunicazione di assunzione e può decadere solo alla perdita dei requisiti o delle qualifiche: siamo alla fine della nuova qualifica ad ogni trasferimento? Probabile. Inoltre viene precisato che il personale della Polizia Locale competono le funzioni previste dalla legge e non è più possibile quindi avere agenti-messi notificatori – autisti di autobus ed altre porcherie che abbiamo visto anche nel recente passato. Il comma 9, chiudendo l’articolo, prevede distintivi di grado, omogenei a quelli previsti per le forze di polizia dello Stato, nonché le livree dei veicoli in dotazione alla polizia locale, valide su tutto il territorio: siamo oltre quello che speravamo.

L’articolo 8 prevede distintivi e fregi unici sul territorio nazionale: fin d’ora noi chiediamo e sogniamo di vedere il nostro Pegaso riconosciuto ufficialmente.

L’articolo 9 parla dell’esercizio delle funzioni precisando cose già note quali la possibilità di avere personale distaccato in Procura, la dipendenza dall’Autorità Giudiziaria o da quella di Pubblica Sicurezza quando operanti in materia afferenti la materia penale o di ordine pubblico e mantiene la specifica che in flagranza di illecito – non reato – commesso nel territorio di competenza- che ricordiamo diventare provinciale – si può uscire dal medesimo anche di iniziativa del singolo oltre che precisare che tipo di missioni si possono compiere esternamente al territorio (i classici soccorso, ausilio, collegamento e rappresentanza). L’articolo 10 descrive i Regolamenti dei Servizi di Polizia Locale come già li conosciamo.

All’articolo 11 si parla dei compiti delle Regioni e qui mi preme sottolineare la previsione di un obbligo di forma associativa volta a garantire elevati standard qualitativi e la copertura – si dice “almeno” per attività di polizia stradale e infortunistica, vabbè, è un contentino che dobbiamo dare/sopportare e lo sappiamo – del servizio nelle 24 ore con almeno una pattuglia di Pronto Intervento, la formazione obbligatoria ed anche congiunta con le Polizie statali ed infine un albo contenente gli idonei a ricoprire la carica di Comandante, con tanti saluti agli “amici di amici” nominati col 110 tuel e provenienti da altri percorsi. L’articolo 12 torna sulla formazione con la previsione di accademie regionali o interregionali con percorsi didattici per agenti e ufficiali, con concorso con la Polizia di Stato per una formazione omogenea su tutto il territorio in particolare per ufficiali e dirigenti, addirittura al comma 3 si prevedono convenzioni con le università per l’istituzione di corsi di laurea afferenti le materie di servizio cui destinare il personale dipendente.

L’articolo 13 individua in modo puntuale i criteri con cui la regione decide gli ambiti territoriali per l’esercizio della funzione di Polizia Locale – addio mini comandi da due agenti – prevedendo peraltro la definizione futura di uno standard minimo di personale e territorio, l’articolo 14 torna sugli elenchi pubblici dei comandanti specificando tra le altre cose che questi debbano avere almeno 5 anni di anzianità nell’area vigilanza: sembrerebbe quindi escludere gli appartenenti alle Forze di Polizia Statali, ci pare strano, ma non ci spiace. Ovviamente i comandanti in carica al momento della prima attuazione della legge sono automaticamente inseriti nell’elenco, che viene descritto come requisito minimo per partecipare alle selezioni concorsuali e di selezione (rimane la possibilità di nomina diretta quindi, ma col limite dell’albo).

L’articolo 15 tratta dell’armamento prevedendone la dotazione – non esiste più la discrezionalità del Consiglio – ed il porto dell’arma anche fuori dell’ambito territoriale di appartenenza, prevedendo l’emanazione di un regolamento da parte del Ministero dell’Interno entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge con tutta una serie di dettagli che comprendono la tipologia delle armi in dotazione individuale e di reparto, compresi gli strumenti di autodifesa, individuati in relazione al tipo di servizio e con caratteristiche analoghe a quelle in uso alle Forze di polizia dello Stato, ora, signori, questo è un passo avanti totale ed epocale: armi di reparto – taser? armi lunghe? – e strumenti di autodifesa analoghi a quelli delle Polizie statali senza più dover passare per “mazzette di segnalazione” o “strumenti multifunzione” vari. ENORME! L’articolo 16, inoltre, precisa che oltre l’arma è obbligatoria la dotazione di altri strumenti a tutela dell’incolumità e prevede che si possa essere dotati di strumenti di geolocalizzazione e registrazione cancellando ogni problema di privacy relativo l’uso di radio geolocalizzate e body cam in servizio.

Gli articoli 15 e 16 aprono un mondo nelle dotazioni personali a tutela della sicurezza degli operatori

L’articolo 17 prevede la patente di servizio obbligatoria e la targatura speciale dei veicoli di servizio, ovviamente dando in automatico la patente a chi già in servizio -da almeno un anno – al momento dell’entrata in vigore della legge e imponendola nella formazione base degli agenti, i veicoli con targa speciale vengono inoltre esentanti dal pagamento dei pedaggi autostradali.

L’articolo 18 è un altro punto fondamentale del grande cambiamento che porta questo testo alla nostra quotidianità: si prevede l’accesso a titolo gratuito a tutte le banche dati del Ministero dell’Interno, dei Trasporti, delle Infrastrutture, delle camere di commercio, agricoltura e artigianato e, attenzione, al Sistema d’Indagine SDI mediante un regolamento da adottare entro sei messi dall’entrata in vigore della legge che “…deve assicurare l’accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti di identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, alle licenze di polizia, ai precedenti penali e di polizia nonché ai provvedimenti amministrativi e penali pendenti riguardanti persone o cose“, l’articolo 19, infine, precisa pure l’inserimento nel sistema NUE 112: signori, qui siamo a cambiamenti EPOCALI!

L’articolo 20 in tema di contrattazione va letto bene o farà invece storcere qualche naso: nel prevedere la creazione di apposite sezioni per il personale di Polizia Locale all’interno del CCNL Enti Locali in modo da differenziare e valorizzare la differenza del nostro servizio rispetto quello degli amministrativi, ci annovera nel nuovo comma 1 quater del decreto 165/01 che elenca i soggetti di diritto pubblico: quindi si vedrebbe esaudita una richiesta decennale della categoria, certo, pur restando nell’alveo della contrattazione locale, si tornerebbe ad avere un comparto separato pubblicistico. Un segnale importantissimo per la categoria, un dettaglio che, nella miriade di rimandi presenti nel testo, si era perso nelle prime impressioni a caldo! Altro importante punto si legge nel comma 5 dove si prevede la definizione di un codice di comportamento della polizia locale in armonia, per quanto compatibile, con il codice in vigore per le Forze di polizia dello Stato, andando sempre più ad avvicinarci alla figura di poliziotti come inteso finora a livello “mainstream” solo per le forze Statali.

L’articolo 21 tira su la situazione prevedendo disposizioni previdenziali, assicurative ed infortunistiche in caso di ferimento, morte o malattia in servizio pari a quelle delle Polizie dello Stato, seguono dettagli di carattere tecnico che renderebbero troppo pesante il già lungo articolo: in tre parole, “causa di servizio”. Il comma 6 dell’articolo 21 tratta la tutela legale a carico dell’ente per procedimenti a carico dell’operante dovuti a motivi di servizio fin dall’instaurazione del procedimento e con totale rimborso delle spese sostenute dal dipendente in caso di assoluzione: un comma giusto un tantino fondamentale!

Le disposizioni finali all’articolo 22 impongono le regioni ad adeguare la loro normativa entro 6 mesi dalla promulgazione della legge, l’attribuzione di ufficio della qualifica di Pubblica Sicurezza al personale in servizio che non ne è dotato, il trasferimento ad altro settore di eventuali dipendenti obiettori di coscienza, la convocazione entro 3 mesi dei tavoli di trattativa sindacale per l’applicazione della presente legge nei territori colpiti dalle modifiche al servizio (tipo l’introduzione delle 24 ore), l’articolo 23 modifica le norme esistenti prevedendo l’accesso SDI agli ufficiali di Polizia Locale, la presenza del Comandante della città capoluogo ai Comitati Provinciali dell’Ordine e Sicurezza Pubblica, il mantenimento del fondo articolo 208 con la destinazione dell’8% dei proventi al finanziamento del fondo per gli appartenenti alla polizia in materia infortunistica, assicurativa, previdenziale e relativamente ad altre particolari tutele assistenziali, ovvero per l’adeguamento degli standard minimi quantitativi e qualitativi dei corpi di polizia locale disposti dalla normativa regionale» , la modifica dell’articolo 57 cpp con la cancellazione dell’attuale dicitura “guardie delle provincie e dei comuni” e del limite “quando in servizio” in luogo di un chiarissimo “operatori di Polizia Locale”. Al comma primo dell’articolo 23 il compito di abrogare, dopo tanti anni, la legge 65 del 1986.

Questo è tutto, amici…ma manca un paragrafo

Opinioni a caldo per chi ha ancora voglia di leggere: non è una proposta perfetta, ci sono alcuni punti in cui ci si arrende al “locali” in modo fin troppo pesante: rimane la sostanziale servitù al sindaco, anche se poco mitigata dal maggior peso del Comandante e dall’obbligo di dotazioni e formazione certi, rimane la dipendenza totale dal comune e quindi dai suoi uffici personali e non, non dando alcuno spazio ad una vera autonomia pur prevedendo una sezione contrattuale e di tipo pubblico a parte dedicata: sostanzialmente si rimane quel che si è, Guardie Cittadine. A qualcuno non piacerà. Io ad esempio vedo malissimo l’assenza della previsione della figura di ausiliare del traffico cui demandare in via prioritaria soste e viabilità basilare: certo, ci sono già le norme che lo prevedono, ma vederlo statuito in questa legge sarebbe stato il top.

Tuttavia, si rimane Guardie Cittadine ma si diventa Polizia Locale, o meglio, si statuisce quel che si è già diventati: un presidio essenziale cui viene riconosciuta piena dignità professionale e di corpo. In effetti quel che manca nella legge è la parola Corpo, o meglio, sebbene si preveda che gli enti locali formino Corpi di Polizia, la funzione è definita Servizio di Polizia Locale, è un’inezia, ma la mia sospirata dicitura “Forze di Polizia di Stato e Locali” non appare.

Attenzione però che la formazione comune, la parità di requisiti, di equipaggiamento, di tutele previdenziali e non, la previsione di contratto pubblicistico, pur se accennata e comunque interna alla contrattazione enti locali aprono ad una cosa ben più importante: quando tra 3-5-10 anni ad essere riformata sarà la legge 121 – e prima o poi lo sarà – con questa base noi vi entreremo di diritto e a piedi pari, cosa che, con l’attuale previsione e frammentazione, sarebbe tutt’altro che scontata.

Se per chi legge questo è poco, allora si, inizio a pensare che forse qualcuno avrebbe potuto concorrere in Questura invece di pretendere di essere trasformato per legge in una nuova Questura.

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2 pensieri riguardo “Presentato il Testo Definitivo della legge di Riforma della Polizia Locale e delle politiche integrate per la Sicurezza

  1. Leggendo quel che è il tratto fondamentale di riforma vien da far sperare in una migliorativa posizione che si andrà a ricoprire. L’accesso allo SDI e ad altri telematici accessi ampliano il potere di autonomia avvicinandoci alle funzioni di tutte le altre Forze di Polizia. L’annovvero del contratto pubblicistico in un angolino del Testo Unico degli impiegati pubblici lascia crescere l’ottimismo ma con pensieri frenanti vista la dicitura per nulla chiara e netta. Ciò che più delude l’intero comparto e’ il continuare ad essere pedine manovrabili dalla carica politica sebbene si mitighi con maggiori interventi e poteri dei Comandanti selezionati da unici Albi. Al momento esprimo un non parere alla riforma che pare stia avanzando verso l’approvazione, poiché trovo il voler dare i soliti contentini ma sempre, talmente con gradualità che il netto cambiamento non lo si intravede. Si coglie con estrema speranza il riconoscimento di probabili cause di servizio, ma non la si coglie sull’estenzione in ambito provinciale dei compiti ( allargando di un passo), il garantire le 24 ore in ambito stradale fa pensare ad ulteriore appesantire di incombenze ( non si garantisce l’ordinario figuriamoci l’oltranza ). Detto ciò, resto senza poter concludere con una recita di carattere personale e giuridica: ambiguità ed incertezze assolute, scompigliano.

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