Polizia Locale

Una proposta di riforma troppo bella per crederci

Da qualche ora sui social è un continuo rimbalzare di post di politici e sottosegretari di una fantomatica proposta di legge che dovrebbe venire presentata direttamente al Consiglio dei Ministri domani da parte del Ministero dell’interno. Una riforma delle Guardie Cittadine? una nuova proposta oltre le 7 in commissione affari costituzionali più altrettante che girano? Una proposta che le mescola tutte? Qualcosa che ci peggiora? Forse quell’orrore recentemente partorito dai parlamentari del Movimento 5 Stelle? Una semplicissima legge delega che “impegna” il Governo a fare qualcosa?

Chi lo sa.

Quello che sappiamo è che contestualmente a questa notizia ha iniziato a girare per alcuni gruppi di categoria un testo che effettivamente non avevamo mai visto e che in copertina riporta la incoraggiante data del 7 luglio 2019, sebbene a livello di proposta sia datata maggio 2018. Scorrendo i nomi dei firmatari si vede che si tratta di una proposta portata avanti da esponenti di Fratelli d’Italia, cosa abbastanza particolare visto che in questo preciso momento mi sarei aspettato un pronunciamento di Lega e 5 Stelle, a meno che per loro strani disegni non abbiano deciso di delegare la cosa ad altri.

Se poi a questa notizia aggiungiamo i rumors su un probabile aumento delle competenze degli Ausiliari del Traffico con la possibilità di effettuare rilievi di tutti i tipi di soste e relative rimozioni, beh, per una volta tanto ci permettiamo di essere ottimisti sul nostro futuro. 

scintilla

La seconda cosa che mi stupisce è l’incredibile spinta propositiva di questo testo: già dall’introduzione, infatti, si sbatte su concetti e riconoscimenti che mai avevo visto in altre leggi, citando testualmente: “Obiettivo fondamentale del presente disegno di legge è, dunque, l’affermazione o, a seconda delle interpretazioni, la restituzione alla polizia locale del proprio status pubblicistico, così come previsto esplicitamente all’articolo 28 (abrogazioni e modifiche) cui segue un altrettanto incredibile “In seconda fase, perfezionate le procedure della nuova tipologia di contrattazione, viene disposto e formalizzato in via definitiva l’accesso al comparto sicurezza con contestuale integrazione delle norme della legge n. 121 del 1981 concernenti l’individuazione dei corpi di polizia che sono sottoposti alla disciplina unitaria della medesima legge.”

Una bomba. Una favola alla quale non riesco a credere, tanto che più lo leggo più dubito che simili basi possano essere seriamente prese in considerazioni per la discussione di un nuovo testo normativo dedicato alla nostra figura, ma che, anche per solo esercizio creativo e spinta ottimistica vado ad analizzare nei suoi 28 articoli. 

Saltando un articolo 1 di mera presentazione della legge, già all’articolo 2 si inizia a definire cosa sono le Guardie Cittadine, dividendoci ancora in Corpi e Servizi e nominandoci Polizia Locale in tutto il territorio nazionale. L’articolo 3 obbliga i consorzi per le realtà inferiori a 5 unità e demanda alla Regione la pianificazione delle aree cui imporre tali unioni del servizio.

Gli articoli 4 e 5 parlano del ruolo del Sindaco e del Comandante e, pur lasciando al primo il compito di indirizzo generale sull’attività del Corpo, al secondo viene riconosciuto “2. Il comandante del corpo e il responsabile del servizio di polizia locale hanno piena autonomia organizzativa e operativa nello svolgimento delle funzioni di direzione e di coordinamento” nonchè, all’articolo 16, c6, lettera A “per i comandanti e per i dirigenti è previsto l’accesso tramite concorso pubblico con riserva di posti per il personale interno;” cosa che lascia sperare sia la fine dei comandanti nominati con l’imposizione della spada sulle spalle in stile feudale.

Gli articoli 7, 8 e 9 si sprecano in lunghe descrizioni e definizioni di compiti e funzioni generali e particolari, citiamo a random “I corpi e i servizi di polizia locale tutelano l’esercizio delle libertà e dei diritti civili, dei dirit collettivi e degli interessi diffusi vigilando sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti […] degli interessi pubblici primari sui quali poggia l’ordinata e civile convivenza delle comunità. […] operano per garantire la sicurezza delle istituzioni e dei cittadini e dei loro beni provvedendo alla prevenzione e alla repressione dei reati e delle condotte antisociali e prestando, altresì, soccorso in caso di calamità e di infortuni.” mentre tra i compiti particolari vengono definiti la viabilità comprensiva di sicurezza ed incidentalità stradale, la vigilanza sul patrimonio pubblico, commerciale, edilizia e tutte le altre funzioni – anche ittico venatoria ed ambientale- demandata già oggi alle Guardie Cittadine e Provinciali.

Gli articoli 10 e 11 parlano delle funzioni di Polizia Giudiziaria  e di Pubblica Sicurezza specificando il limite territoriale superabile con delega e con  nessuna definizione di “ausiliaria” per quanto concerne la qualità di Pubblica Sicurezza degli appartenenti o del Corpo.

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Agli articoli 12 e 13 si parla del servizio di di Polizia Stradale e dei servizi specialistici in materia di polizia amministrativa che ben conosciamo, garantendo l’accesso alle banche statali completo agli agenti su strada.

Gli articoli 14, 15 e 16 demandano alla Legge Regionali e ai Regolamenti Locali le divise piuttosto che le ricorrenze, le festività, il labaro del Corpo ed altre minutezze estremamente di stile e che ben si adattano ad un corpo civile ad ordinamento militare sulle quali soprassediamo per motivi di spazio.

L’articolo 17 statuisce nuovamente le qualifiche a) di pubblico ufficiale, estesa a tutti gli addetti; b) di agente e di ufficiale di forza pubblica; c) di agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti, agli assistenti e ai sovrintendenti, e di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita agli ispettori, ai commissari, ai dirigenti e ai comandanti; d) di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di pubblica sicurezza in base ai criteri di cui alla lettera c) (questa mi pare grossa NdR).

L’articolo 18 tratta invece dell’armamento ed in generale degli equipaggiamenti, stabilendo che “1. L’armamento in dotazione […] a è adeguato e proporzionato alle esigenze di tutela dei cittadini, dei beni fondamentali riconosciuti dall’ordinamento giuridico, della sicurezza pubblica, della prevenzione e della repressione dei reati, nonché degli altri compiti istituzionali” e senza menzionare alcun tipo di limite al porto dell’arma individuale. Successivamente viene inserito come dotazione obbligatoria “lo sfollagente munito delle caratteristiche previste dall’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359.” mentre la dotazione di spray, corsetti antiproiettile ed altro viene demandata alle leggi Regionali. Il comma 8 conferma infine il porto dell’arma senza limitazioni specificando “8. Per i fatti connessi al servizio con uso dell’arma da fuoco o di altri mezzi offensivi in dotazione si applica, ricorrendone i presupposti di legge, la causa di giustificazione prevista dall’articolo 53 del codice penale. La stessa causa di giustificazione trova applicazione nei casi in cui, al di fuori del servizio, l’arma è comunque usata nell’adempimento dei doveri inerenti compiti di cui al comma 1.”

Di contrattazione si parla dall’articolo 19, stabilendo fin da subito “1. Al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e agli organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche individuati dall’articolo 16, comma 3.” e poi precisandoIn materia previdenziale e assicurativa, al personale della polizia locale si applica la legislazione statale vigente per i corpi di polizia ad ordinamento civile”, l’articolo 21 poi aggiunge “1. Il personale della polizia locale è sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.” mentre l’articolo 22 prevede un regime transitorio biennale propedeutico al passaggio dalla contrattazione privatistica a quella pubblica.

All’articolo 25 viene creato una sorta di Consiglio Direttivo della Polizia Locale presso il  Ministero dell’Interno in modo tale da interfacciare gli agenti con una rappresentanza diretta ed un organo diverso da quello locale con cui interfacciarsi per studi e ricerche sul settore. 

Seguono la trattazione degli oneri finanziari e modifiche ed abrogazioni che levino ogni dubbio sulle qualità del personale di Polizia locale (comprese le modifiche al Codice Penale).

Qui il testo completo della legge 

Se davvero questo è il risultato, mi sento di dire che è quasi valsa la pena penare fino ad oggi, anche se, lo ripeto, mi pare davvero troppo avanti qualsiasi altra richiesta precedentemente vista per credere davvero che da domani questo testo sarà in discussione. 

introvabilestella

 

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