Cronaca · Giurisprudenza

La nuova legittima difesa approvata al senato: quali le novità?

La legge sulla legittima difesa è sempre stata uno dei cavalli di battaglia della destra. Una situazione, questa, tra le tante che A me le Guardie non riesce a comprendere: perchè la sicurezza, la difesa, devono sempre essere appannaggio di una parte politica? Perchè la sinistra non è in grado di fare un salto ideologico tale da rompere quei dogmi sacri che si è autocostruita in una patina di utopismo sociale secondo il quale tutto ciò che è difesa debba essere per forza negativo, evitabile, vergognoso quasi?

Di questa legge, finora, avevamo visto solo proposte ed idee, verso le quali A me le Guardie aveva già portato i suoi dubbi: non ci piaceva che la difesa fosse legittima in casa ma non fuori, non ci piaceva la ridicola divisione oraria perchè fosse legittima o meno, non ci piaceva l’evidente messaggio del testo, ovvero chiudersi in casa abbracciati ad un fucile, ritirarsi nel proprio castello alzando il ponte levatoio, e, infine, non ci piaceva avere una legge così favorevole all’uso delle armi senza che la popolazione abbia reale contezza di cosa significhi impugnare un’arma in un contesto diverso da quello di una galleria di tiro.

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Oggi è stato finalmente approvato in Senato – e si avvia quindi alla conclusione dell’iter legislativo, previsto per prima della pausa natalizia – la nuova legge sulla legittima difesa. Anticipiamo subito che il primo nodo, quello delle ore notturne, è stato fortunatamente cancellato, niente bisogno di avere orologi sincronizzati col ladro e con la procura per difendersi. L’altro nodo importante che vi sveliamo è che il famoso risarcimento verso chi aggredisce un’altra persona, ovvero la principale causa dei problemi derivati dall’attuale legislazione, dovrebbe molto ridimensionarsi se non sparire. 

L’articolo 2 del decreto, infatti, votato anche dal PD, parla proprio del caso in cui l’eventuale eccesso colposo di difesa – ovvero il causare ferimento o danno dell’aggressore senza volerlo, nel disperato tentativo di difendersi e non con la volontà di ferirlo o ammazzarlo – fosse dovuto ad un particolare stato di ansia o panico, circostanza per la quale sarebbe esclusa la punibilità per il reato. Una decisione normativa che vede una “consacrazione” della sentenza che assolse il famoso tabaccaio Birolo dall’accusa di omicidio nei confronti di un ladro penetrato nottetempo nel suo negozio e che venne assolto appunto perchè i giudici di Cassazione che al momento dello sparo l’uomo fosse “convinto di trovarsi in un immediato pericolo di vita”. La norma, per inciso, è presente anche nei codici penali della maggior parte dei paesi europei. 

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Una modifica dell’articolo 2044 del codice civile, inoltre, metterà a giudizio del giudice l’indennizzo all’aggressore in caso di condanna di chi si è difeso per eccesso colposo: in sostanza, viene stabilito che la misura del risarcimento di chi involontariamente abbia trasceso nel difendersi sarà stabilito dal giudice stesso e non da un seguente processo civile con l’aggressore nella veste di vittima, modifica che vorrebbe eliminare i risarcimenti milionari ai ladri ed in generale agli aggressori.

Se la riforma si fermasse qui, saremmo più che soddisfatti. Tuttavia dobbiamo invece segnalare che all’articolo 1 la legge si spinge ancora più in là nel tutelare il cittadino armato:  con il nuovo testo, si riconosce «sempre» la sussistenza della proporzionalità tra offesa e difesa «se taluno legittimamente presente nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi», «usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità, i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione».

Quel “SEMPRE”, che nelle speranze della lega voleva addirittura portare al non indagare la persona, ha una fortissima valenza: se infatti, le precedenti modifiche avranno valore in ogni caso di legittima difesa – in strada, ad esempio, o in un negozio – questa parola va comunque a ricordarci che la norma tutela particolarmente chi si trova aggredito in casa propria.

Allo stesso modo, però, va a sottolineare che tutti quei casi “esterni” ad un contesto alla legittima difesa – ovvero il pericolo attuale di un’offesa ingiusta – resteranno considerati per quello che sono e che sparare ad un sospetto ladro prima che questi palesi il suo intento resterà un OMICIDIO e come tale escluso da tutti i benefici dettati da questa legge che, ricordiamo, si applica ai casi della legittima difesa: pertanto, la necessità di un’indagine resterà proprio per valutare se il caso rientrerà nella casistica.

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A questo proposito la legge introduce una priorità  «nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose» ed e estende le norme sul gratuito patrocinio (criteri e modalità di liquidazione dei compensi e delle spese per la difesa) a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo.

Infine nel testo vengono inasprite le pene per furto, rapina e violazione di domicilio, tra l’altro inserendo le fattispecie tra quelle di cui è obbligatorio l’arresto in flagranza – ed è quindi consentito procedere anche al cittadino – con pene portate fino a sette anni per il solo essersi introdotti in un’abitazione o luogo privato, inoltre,  la possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena per chi ha commesso un furto in appartamento sarà prevista solo dopo che si è integralmente pagato l’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Il tanto temuto Far West arriverà?

A me le Guardie non crede. In realtà i testi sono stati fortemente modificati nella direzione voluta dalle associazioni di Magistrati e Giuristi che vedono comunque tutelata la figura del giudice, pur se molto indirizzato nel suo libero convincimento ed hanno mantenuto intatto il giusto concetto che se si spara a qualcuno, sia pure per difendersi, si deve spiegarlo ad un pubblico ministero. 

Tuttavia mancano – almeno nelle informazioni ricevute – due articoli che A me le Guardie trova fondamentali: il primo riguardante l’estensione di tutti gli istituti a tutela di chi si difende anche agli agenti di Polizia Giudiziaria che fanno uso di armi ai sensi dell’articolo 53 del Codice Penale: pare quasi che rischieremo più noi di dover pagare un criminale che il cittadino, e questo ci piace proprio poco.

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Il secondo aspetto mancante è un inasprimento dei requisiti e soprattutto della formazione necessaria per poter possedere un’arma:  se il temuto “far west” era essenzialmente il risultato di un periodo di completa diffusione di armi a gente incapace di usarne, e se invece abbiamo paesi con una percentuale di armi altissima ma un tasso di omicidi ad esse dovuto più basso di quello di paesi dove la sola detenzione è praticamente vietata (Austria/Inghilterra, per esempio) va da sè che l’obiettivo deve essere imporre alla gente di conoscere e saper usare lo strumento. Dopotutto, se si fanno 2 certificati medici, mesi di teoria e pratica e due esami per guidare un’auto, non si capisce perchè per detenere un’arma bastino i certificati e due orette di pratica al poligono: i mesi, in fin dei conti, servono alla Questura o alla Prefettura per gestire le pratiche ma alla persona viene chiesto veramente poco.

Considerando che gran parte degli omicidi in situazioni di aggressione domestica o personale sono dovuto anche alla scarsa capacità di difendersi dell’aggredito va da sè che la formazione debba essere non solo un dovere dello Stato per la tutela dei cittadini, ma anche un obbligo per coloro che si sentono in grado di gestire una responsabilità enorme come possedere un’arma e pensare di poterla usare in contesti diversi da quello ludico-sportivo: di questo avevamo parlato in un altro articolo.

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