Giugno 2018: a breve distanza dal voto di fiducia al nuovo governo Lega-Movimento 5 Stelle, gli uomini e le donne della Polizia Locale italiana sono in trepidante attesa di conoscere quale sarà il futuro della propria carriera professionale, ormai da tempo impantanato nell’attesa di una riforma che si protrae da ben 32 anni.
Entrambi i partiti politici che formano la maggioranza in Parlamento hanno messo in primo piano l’obiettivo di riformare interamente l’obsoleta normativa che disciplina il mondo della Polizia Locale: l’uno facendo leva sulla necessità di accesso alle banche dati del Ministero dell’Interno, sull’eliminazione delle barriere spazio-temporali delle qualifiche di PG e PS, e sulla creazione di Comandi di Polizia sufficientemente grandi da garantire un servizio degno delle legittime richieste di sicurezza dei cittadini; l’altro – addirittura – paventando la creazione di un unico Comando provinciale/metropolitano per ogni ente di area vasta del territorio italiano.
Tra i numerosi DDL presentati in Parlamento, due in particolare stanno catalizzando l’attenzione degli operatori: uno è il n. 318 del 23 marzo 2018, a firma dell’On. Rampinelli, dell’On. Meloni e altri Deputati, consultabile liberamente sul sito della Camera; l’altro – postato in una pagina Facebook di operatori di Polizia Locale – è stato diffuso come il DDL presentato da una delle principali Regioni italiane in vista dell’insediamento del nuovo Parlamento.
Dal momento che non ci sono conferme ufficiali sul sito della Camera riguardo questo presunto DDL di iniziativa regionale, in quanto non vi è traccia del testo sul portale della Camera, preferisco in questa sede denominarlo semplicemente come “Progetto 1”, dal momento che – per quanto ne sappiamo allo stato dei fatti – potrebbe anche essere un disegno vecchio mai portato avanti, una versione non aggiornata di un progetto attuale o, persino, lo scherzo di qualche collega o utente di internet.
Non essendoci spazio per una disamina approfondita dei due testi, che lascio eventualmente a commentatori ben più illustri del sottoscritto, vorrei citare qualche passaggio tra quelli maggiormente “critici” che possano rendere l’idea di cosa stia bollendo in pentola.
PROGETTO 1 -“Articolo 7: funzioni di polizia locale
Il personale appartenente al servizio di polizia locale, nell’ambito del territorio di appartenenza […] esercita principalmente la funzione di polizia amministrativa locale, di cui all’articolo 159 comma I, D.Lgs 112/1998 […] che si concretizza nell’attività di vigilanza e controllo di funzioni amministrative di competenza dell’ente di appartenenza dell’operatore ovvero in attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi […]”.
NOTA: ma come? Avevamo appena finito di dire che l’attività del poliziotto locale non è più quella del vigile urbano “tutto penna e verbali” (mi si passi l’immagine ironica) e ora dichiariamo a chiare lettere che il compito “principale” (sottolineo PRINCIPALE) della Polizia locale è l’attività di polizia amministrativa?!
DDL 318:
“ART. 7. (Compiti istituzionali generali). 1. I corpi e i servizi di polizia locale esercitano le funzioni di polizia locale, di competenza propria o delegata, al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini. 2. I corpi e i servizi di polizia locale tutelano l’esercizio delle libertà e dei diritti civili, dei diritti collettivi e degli interessi diffusi vigilando sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità relativi alla protezione dei beni giuridici fondamentali nonché degli interessi pubblici primari sui quali poggia l’ordinata e civile convivenza delle comunità. 3. I corpi e i servizi di polizia locale operano per garantire la sicurezza delle istituzioni e dei cittadini e dei loro beni provvedendo alla prevenzione e alla repressione dei reati e delle condotte antisociali e prestando, altresì, soccorso in caso di calamità e di infortuni.”
NOTA: decisamente meglio il DDL Rampinelli, che pone come primo compito istituzionale generale la tutela dell’ “esercizio delle libertà e dei diritti civili […] la sicurezza delle istituzioni e dei cittadini […] la prevenzione e repressione dei reati”.
PROGETTO 1 – “Il personale che svolge funzione di polizia locale, nell’ambito del territorio di appartenenza […] esercita altresì le seguenti funzioni:
[…]
b) polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
c) ausiliarie di pubblica sicurezza, al fine di collaborare […] con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco su motivata richiesta della competente autorità di pubblica sicurezza””
Da notare, ancora una volta, l’aggettivo “ausiliarie” riferito alle funzioni di PS svolte dai poliziotti cittadini, che – ancora una volta – fornirà l’ennesima scusa ai vari sindaci per dire ai “vigili” che si devono concentrare sulle sanzioni perché la sicurezza compete primariamente allo Stato (parole sentite con le mie orecchie in più di un’occasione).
Ma scusate, abbiamo lottato per 30 anni per dimostrare che facciamo sicurezza tanto quanto la fanno Questura e CC e ora ci sentiamo ancora bollare come “ausiliari”?
Vogliamo capire – una volta per tutte – che se anche dichiarassimo finalmente che la Polizia Locale svolge funzioni piene di PS (come previsto, tra l’altro, da numerosi altri DDL già depositati in Parlamento) NON sarebbe assolutamente messa in discussione l’Autorità dello Stato in materia di sicurezza pubblica, esercitata per mezzo di Questori e Prefetti?
DDL 318: “ART. 11. (Funzioni di pubblica sicurezza). 1. Gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, nei limiti territoriali dell’ente di appartenenza, esplicano attività di pubblica sicurezza, in applicazione delle leggi statali e regionali, nonché dei regolamenti di polizia emanati, nell’ambito delle rispettive competenze, dal comune, dalla città metropolitana e dalla provincia […]”
ART. 17. (Qualità funzionali). 1. In relazione alle proprie attribuzioni istituzionali e nei limiti definiti dalla presente legge, il personale dei corpi e dei servizi di polizia locale è munito delle seguenti qualità: a) di pubblico ufficiale, estesa a tutti gli addetti; b) di agente e di ufficiale di forza pubblica; c) di agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti, agli assistenti e ai sovrintendenti, e di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita agli ispettori, ai commissari, ai dirigenti e ai comandanti; d) di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di pubblica sicurezza in base ai criteri di cui alla lettera c).”
NOTA: anche in questo caso, chapeau al DDL 318, che prevede funzioni piene di pubblica sicurezza non solo per gli operatori (come già previsto dalla normativa vigente) ma anche per il Corpo di Polizia Locale nel suo complesso, che pone tra gli obiettivi primari istituzionali il mantenimento della sicurezza pubblica.
Da notare anche l’introduzione – udite udite! – della qualifica di Ufficiale di Pubblica Sicurezza per i ruoli apicali della Polizia Locale.
Unico “neo”, in questa previsione, il solito limite territoriale della qualifica di PS.
Ça va sans dire che la previsione di cui alla lettera b) dell’art. 17 del DDL Rampinelli risulti decisamente ultronea, ma fa comunque piacere che venga ribadito nero su bianco in una legge dello Stato che siamo agenti della Forza pubblica, giusto per chiarire le idee a quei pochi cittadini che ancora non lo sanno.
PROGETTO 1: “Articolo 8: Qualifiche del personale di polizia locale.
Le qualifiche di polizia locale si articolano in:
a) agenti;
b) agenti addetti al coordinamento di altri operatori;
c) ufficiali (commissari) addetti al coordinamento e controllo;
d) ufficiali (commissari capi) responsabili di organizzazioni complesse;
e) Comandanti dei corpi di polizia locale”
NOTA: Se prima ci lamentavamo del fatto che avevamo 3 qualifiche complessive (operatore, addetto al coordinamento e controllo, responsabile del corpo – come stabilito dall’art. 7 comma III L. 65/1986), ora ne avremmo ben 5 (!) di cui: due categorie di agenti (quello “normale” e quello “addetto al coordinamento”, non è ben chiara la differenza), due di ufficiali: il commissario “addetto al coordinamento e controllo” (a quanto pare la locuzione “addetto al coordinamento” deve piacere molto agli estensori del progetto) e quello “responsabile di organizzazioni complesse”; infine il Comandante.
DDL 318: Articolo 16
“Al fine di garantire l’omogeneità strutturale dei corpi e dei servizi di polizia locale nel territorio nazionale, è stabilito il seguente inquadramento delle figure professionali: a) comandante; b) dirigenti; c) commissari; d) ispettori; e) sovrintendenti; f) assistenti; g) agenti.“
NOTA: più completo il DDL 318, che finalmente prevede una scala gerarchica degna di un Corpo di Polizia, e non la solita suddivisione tra Istruttori, Istruttori Direttivi e Dirigenti (con nomi modificati ma la sostanza è quella) presa pari pari dagli impiegati amministrativi degli uffici comunali.
PROGETTO 1 – “Le qualifiche sono comprensive della qualità di:
[…]
b) agente di pubblica sicurezza, limitatamente all’ambito territoriale dell’ente di appartenenza nonché, quando necessario per l’espletamento del servizio, anche fuori da tale ambito”.
NOTA: uno dei provvedimenti più semplici da attuare e più utili per gli operatori di polizia – ovvero la possibilità di portarsi l’arma liberamente fuori dal territorio dell’ente – non è stato previsto: continua la discriminazione tra guardie particolari giurate, che possono girare armate come privati cittadini da Merano a Lampedusa, e poliziotti che, se escono dal Comune di Rocca Ombrosa di Sopra, si trovano costretti prima a ricordarsi di lasciare la pistola nell’armeria del Comando (sempre che siano così fortunati da averla).
E ciò nonostante questo stesso progetto di legge preveda, all’art. 25, la possibilità di intervenire con qualifica di PG anche fuori servizio!
A quanto pare è meglio perdere tempo e denaro ad istruire migliaia di pratiche di richiesta porto armi all’anno – anche solo per poter portare l’ordinanza a poligoni fuori territorio a scopo addestrativo – piuttosto che applicare alla Polizia Locale ciò che è già previsto da decenni per i colleghi statali, ovvero la libertà di porto della pistola d’ordinanza su tutto il territorio nazionale.
PROGETTO 1 – “Articolo 18.
Tutto il personale della polizia locale espleta il servizio in uniforme e sulla stessa […] è apposto un codice identificativo univoco finalizzato a consentirne la successiva e non immediata individuazione. I regolamenti regionali prevedono forme di esenzione da tale obbligo solo in previsione di svolgimento di compiti che per la loro specificità ne sconsigliano l’uso […]”
Incuriosisce il riferimento ai fantomatici “regolamenti regionali” che esenterebbero dall’obbligo di cui all’articolo in questione.
Innanzitutto non riesco a capire, proprio a livello di comprensione del testo, se l’esenzione in argomento si riferisca all’obbligo di applicare il codice identificativo sull’uniforme oppure se si riferisca all’obbligo indicato in apertura di articolo, cioè quello che impone l’utilizzo dell’uniforme per tutti gli operatori.
Nel secondo caso i risvolti sarebbero incomprensibili: la normativa attuale prevede che sia il Comandante a decidere se far svolgere servizi in abiti civili ed eventualmente a CHI farli svolgere in questo modo.
Questo perché – ovviamente – Comandi di diverse dimensioni e impegnati in diverse attività di polizia possono avere diverse esigenze in merito all’attività in borghese.
Milano, Brescia, Padova, Venezia, Bologna, Roma e altre città avranno dei nuclei (di solito PG e commercio) che operano in borghese 365 giorni all’anno…Rocca Ombrosa di Sopra, già citato in precedenza (non me ne vogliano i suoi abitanti casomai esistesse davvero questo comune), probabilmente no, e comunque starà a chi dirige il Corpo decidere se e quando far uscire i suoi in borghese.
C’è necessità di prevedere un regolamento regionale apposito per stabilire questo? E se un Comandante necessitasse di personale in borghese per attività non contemplate nel famoso regolamento? Che fa?
IN CONCLUSIONE:
Non ho idea di come si evolveranno le cose una volta che il nuovo Governo, ottenuta la fiducia dalle Camere, inizierà ad adempiere al proprio mandato.
Non so se verrà discusso il DDL 318, non so se è reale (e se sarà discusso in Parlamento) il “Progetto 1”, non so se – magari – verrà presentato qualche altro disegno di legge migliore o peggiore rispetto ai due brevemente richiamati sopra.
Una cosa, però, la so: qualsiasi legge sulla Polizia Locale che dovesse essere approvata nella prossima legislatura potrebbe diventare, in un futuro prossimo e per i successivi 30 anni, il nostro nuovo Ordinamento, quello con cui la maggior parte di noi arriverà alla pensione.
Mi appello pertanto agli Onorevoli rappresentanti delle nostre massime Istituzioni democratiche, a nome mio ma sicuro di interpretare il pensiero di molti colleghi in giro per l’Italia, affinché attuino una scelta coraggiosa e davvero innovativa: scrivere finalmente un Ordinamento professionale che sia all’altezza di quanto ci si possa auspicare per una Forza di Polizia a tutti gli effetti.
I poliziotti locali italiani e i cittadini che hanno giurato di proteggere e servire Ve ne sarebbero riconoscenti.
Si ringrazia il collega G.B. per l’articolo.
Se perdiamo questa occasione, in senso regionale, ritorniamo ad avere una legge già vecchia prima di nascere. Ho visto tutte le proposte di leggi, presenti nel mercato odierno, e sono tutte sindaco centriche, con gli stessi gap negativi della 65. Ma è possibile che sia così difficile capire che per dare un buon servizio, la Pl deve essere al servizio della comunità locale ma non dipendere dal Sindaco di turno. Cosa ci vuole a capire questo semplice concetto.
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