Il tema della sicurezza sta diventando sempre più prioritario nei pensieri degli italiani, indipendentemente da sesso, età e fede politica: negli ultimi anni in particolare abbiamo visto la diffusione di corsi di difesa personale e l’impennata della vendita di uno strumento che ormai si può trovare – purtroppo- persino in farmacia e al supermercato: lo spray al peperoncino. Ma è legale? Quando si può usare? Quando, invece, diventa illegale?
Rispondiamo intanto alla prima domanda: lo spray al peperoncino, o meglio, al capsicum, dopo anni di diatriba sulla sua idoneità o meno a recare offesa e danni permanenti all’organismo umano, è legale,ed è il dm 103/11 del Ministero dell’Interno , all’articolo 1. a stabilire che
1. Gli strumenti di autodifesa […] in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone, devono avere le seguenti caratteristiche:
- a) contenere una miscela non superiore a 20 ml;
- b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento;
- c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;
- d) essere sigillati all’atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l’attivazione accidentale;
- e) avere una gittata utile non superiore a tre metri.

Gli spray che non rispettano i requisiti sono considerati ARMI proprie e come tali è fatto divieto assoluto di porto al di fuori della propria abitazione – e acquistabili solo con porto d’armi o nulla osta – e di utilizzo anche in caso di aggressione esterna, come confermato dal Tribunale di Venezia con la condanna di un cittadino che, nel difendersi da un’aggressione, faceva uso di spray di cui non è stato possibile risalire al produttore, all’importatore ed alla sostanza contenuta.
Ed è proprio dell’etichettatura che parla l’articolo 2 del DM 103, stabilendo che le bombolette, la cui vendita è vietata ai minori di 16 anni, devono riportare la descrizione della lavorazione e dei materiali impiegati nella miscela, i dati del produttore e dell’importatore, le istruzioni all’uso e l’avvertenza “irritante”: tutto ciò che non riporta tali informazioni nel contenitore o in un foglietto di istruzioni a parte è considerato illegale indipendentemente dal contenuto. Nelle stazioni di servizio, nei supermercati e nelle farmacie – per tacere dei negozi online – abbondano prodotti di qualsiasi marca ed origine, con fasce di prezzo che vanno dai 5 ai 300 euro (prezzo delle pistole spray da difesa che comunque rispettano i dettami del decreto): A me le Guardie sconsiglia assolutamente l’acquisto di bombolette al capsicum di origine dubbia o in attività commerciali dedite ad altro, ritenendo che gli unici esercizi dove si è sicuri di acquistare un prodotto legale, testato e sicuro all’uso siano le armerie specializzate in armi e prodotti da difesa.

Parlando invece dell’uso dello spray al capsicum, la legge dice chiaramente che il suo utilizzo deve essere solo per autodifesa di fronte un’aggressione (anche da parte di animali) e la giurisprudenza ha recentemente ribadito che in caso di utilizzo per aggredire terzi, per sottrarsi ad un controllo di polizia (in ultimo sent. 10889/17 sezione VI) o per fare degli scherzi

di pessimo gusto – tipo spruzzare la miscela dentro un impianto di climatizzazione e diffonderla all’interno di un locale o di un centro commerciale – la fattispecie penale di riferimento diventerà il porto abusivo d’arma impropria cui seguirà il resto dei reati rilevabili nel contesto (lesioni, minaccia ecc…). Siamo, in sostanza, di fronte un prodotto la cui legalità
non è data dall’oggetto in sè, ma dal suo utilizzo: liberamente acquistabile, detenibile e portabile, ma utilizzabile in un unico contesto, similmente a tutti quegli attrezzi che, potenzialmente utilizzabili come armi improprie, possono essere portati con giustificato motivo (il coltello da caccia nelle escursioni boschive, il martello degli operai, le spade dei rievocatori storici eccetera) ovvero, nel caso dello spray al capsicum, è la difesa della persona e non un utilizzo professionale o sportivo.
Per quanto riguarda le Forze di Polizia, le prime a fare uso massiccio dello spray al peperoncino sono state le Polizie Locali, recentemente imitate dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri, i cui reparti stanno lentamente venendo dotati dei bombolette del tutto simili a quelle vendute ai civili. La normativa dice che prima di far utilizzo di questi strumenti gli agenti di Pubblica Sicurezza debbano affrontare un percorso formativo ad hoc, cosa non richiesta al civile, ma cosa succederebbe ad un agente che si dotasse a proprie spese di uno spray al peperoncino? Fermo restando le sanzioni disciplinari cui potrebbe procedere l’ente da cui l’operatore dipende,ad A me le Guardie risulta davvero difficile pensare ad un divieto di rilevanza penale o ad una conseguenza civile dell’uso di uno spray da parte di un poliziotto (locale o meno, i Carabinieri, in quanto militari, sono soggetti ad una giurisprudenza più stringente), stante che si parla di un attrezzo che qualsiasi cittadino può portare e, alla bisogna, usare. Anche un discorso sulle dotazioni non previste farebbe acqua da tutte le parti, visto che lo spray sta tranquillamente in tasca come decine di altri effetti personali (sigarette, portafogli, chiavi), non deturpa in alcun modo la divisa né sostituisce un equipaggiamento d’ufficio: va da sè che l’utilizzo dello spray sarà comunque legato alla sola difesa (art. 52 CP) e non potrà venire impiegato, ad esempio, per vincere una resistenza all’autorità o in altre situazioni descritte dall’articolo 53 del codice penale (uso delle armi da parte dei pubblici ufficiali). Una Guardia Giurata, in quanto privato cittadino, può ovviamente portare uno spray al peperoncino senza doversi giustificare con chicchessia.

Si precisa che lo spray al capsicum non è assolutamente in grado di sostituire o di fronteggiare un’arma e pertanto il suo utilizzo deve essere limitato al distogliere l’attenzione di un aggressore il tempo necessario a fuggire, chiamare soccorso o immobilizzarlo ( quest’ultimo caso in particolare per operatori di polizia che possono fare più cose di un privato cittadino visto il loro status). Lo spray anti aggressione può essere usato, in quanto non arma ed in quanto prodotto progettato specificatamente per l’uso difensivo, anche nel caso che l’aggressore non faccia uso di armi – si pensi ad un’aggressione fisica o sessuale – senza che si valichi la proporzionalità all’offesa richiesta dall’articolo 52 del C.P. fermo restando che una volta nebulizzato l’aggressore – che in teoria dovrebbe rotolarsi a terra o quantomeno coprire gli occhi per il bruciore- la vittima fugga o smetta di spruzzare nel momento in cui questi dovesse desistere (quindi se ha troppo dolore o fastidio per portare avanti l’attacco): per assurdo anche un campione di pugilato potrebbe avere più giustificazioni utilizzando uno spray piuttosto che difendendosi a cazzotti e cagionando lesioni fisiche all’avversario (perchè i cazzotti non sono previsti come strumento di difesa, lo spray SI), quindi cerchiamo di liberarci del ridicolo stereotipo che l’uso di questi dispositivi sia pensato per le sole donne e per i soli casi di violenza sessuale: utilizzare lo spray non è da “ragazzine”, ma è legale, sicuramente più che dare origine a risse per strada.

Attualmente esistono decine di corsi formativi aperti anche ai civili per l’uso dello spray al peperoncino che A me le Guardia consiglia a chiunque volesse acquistare questo prodotto.
Si ringrazia il Dottor Edoardo Mori per l’apporto dato alla stesura dell’articolo.
3 pensieri riguardo “SPRAY AL PEPERONCINO: COS’ E’ E QUANDO SI PUO’ USARE”