In questi ultimi giorni mi è stata più volte passata la notizia della possibilità presso gli uffici anagrafe ed i servizi demografici dei comuni di andare a firmare una legge ad iniziativa popolare che punterebbe a delle modifiche all’ordinamento penale in modo tale da consentire una più decisa difesa della proprietà privata. Ho aspettato smentite o rettifiche, addirittura di scoprire che si trattasse di un pesce d’aprile anticipato. Ma non è stato così, ed è quindi un dovere di A me le Guardie di informare i lettori di questa possibilità. Di seguito la legge che potete andare a firmare nei vostri municipi:
Art. 1
(Modifiche all’articolo 614 del codice penale)
1. All’articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al primo comma le parole “da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti ”da uno a sei anni”;
b) Al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole:”Ma si procede d’ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d’ufficio”:
c) Al quarto comma le parole “da uno a cinque anni” sono sostituite dalle seguenti “da due a sette anni”;
d) Dopo il quarto comma è inserito il seguente:
“Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subìto in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 55 del codice penale)
1. All’articolo 55 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente paragrafo: “Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa
quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell’articolo 52”.
Chi si trova d’accordo con una legge così semplice ed immediata in un tema tanto importante può smettere di leggere anche ora. Sarò grato tuttavia a chi vorrà seguire il mio ragionamento e vorrà concordare che non è possibile basare la normativa di uno stato sui sentimenti di pancia del momento, su premesse quali “vista la crescita della criminalità” e “le ultime sentenze”. Sia chiaro, non sarò certo io quello che potrà essere chiamato “pacifista” o “buonista”, anzi, prima che qualcuno lo faccia, ricordo quando ho parlato a favore del porto manifesto delle armi, ma tuttavia non riesco a banalizzare l’aspetto psicologico dello sparare – o meglio, dell’agire – su un essere umano in un semplice “questa è casa mia”.
Riassumiamo quanto già detto sulla questione della difesa legittima: essa è considerata tale quando il bene giuridico tutelato equivale a quello minacciato, ovvero quella “proporzione all’offesa” che è il nesso di casualità tra la legittimità di difendersi – con o senza armi – quando si viene minacciati di qualcosa da qualcun’altro. Il che, in parole povere, significa che una persona può togliere la vita di un’altra persona solo quando la sua è potenzialmente minacciata. Non quando, ad esempio, ad essere minacciata è una proprietà od un oggetto.
Il privato cittadino, ricordiamo, può arrestare in tutti i casi in cui l’arresto è obbligatorio per la Polizia Giudiziaria. Questo però non autorizza, ad esempio, ad aprire il fuoco su aggressori in fuga, o, in modo simile, a farlo preventivamente quando la minaccia, sia essa di intrusione o di lesione, è ancora teorica: un altro paletto della legittima difesa è infatti che la minaccia sia “immediata”e anche di questo ne avevamo già discusso.
Sicuramente in Italia la legittima difesa è un guazzabuglio giuridico estremamente poco chiaro e purtroppo molto aperto alla discrezionalità del giudice, grazie a norme estremamente generaliste che appunto aprono il fianco a sentenze basate più su convinzioni personali che sui fatti oggettivi. La nuova proposta, tuttavia, causerebbe un ancor più grande caos di persone che, convinte di poter finalmente difendere il proprio orticello con le unghie, i denti, i fucili ed i bazooka, dimenticherebbero che in nessuna di quelle poche righe sta scritto, ad esempio, di potersi difendere al di fuori del proprio domicilio – e della propria attività leggendo il citato combinato con l’art. 52 del CP.
Tradotto, l’aggressione per strada – dallo stupratore al rapinatore fino all’esaltato col machete o il piccone – resterebbe residuale rispetto quella perpetrata in casa, lasciando di fatto meno legittimità nella difesa portata e, addirittura, renderebbe la difesa del privato in casa più libera dell’operato del pubblico ufficiale armato, che per l’uso legittimo dell’arma resterebbe tacciabile di eccesso colposo in modo maggiore al privato che si difendesse con arma propria!
Un assoluto controsenso, che porrebbe sostanzialmente la “magione” del signorotto più importante della sicurezza in strada, più sacra dell’azione di coloro che alla tutela della Sicurezza Pubblica sono demandati: se mi entri in casa – o in negozio – non posso essere tacciato di eccesso di difesa e condannato a risarciti, se invece mi aggredisci per strada sono, come ora, soggetto ad una normativa poco chiara e, peggio, lo è pure l’eventuale Pubblico Ufficiale che venisse a soccorrermi: geniale!
Io non ho in tasca la soluzione del problema della difesa legittima, quello che so è che vorrei potermi difendere da un aggressore in ogni luogo e in ogni momento, con una normativa che fosse chiara nel dirmi cosa si possa e non si possa fare – che resti ferma nella condanna di eventuali eccessi (quali ad esempio perpetrare l’azione su chi dovesse desistere dall’aggressione) – e che mi permetta di poter uscire indenne e incensurato dall’esplosione di violenza di terzi.
Se sogno una casa, potrò gettarne le idee, potrò fare uno schizzo con quello che intendo edificare, arrivare forse a progettarne le basi, ma resta il fatto che il progetto concreto dovrà farlo un professionista, ovvero un architetto. Per lo stesso motivo, quando si parla di leggi, le proposte deve farle un giurista.
Nulla vieta di dare delle idee, delle tracce, ma i testi devono essere affidati a professionisti. Il rischio di consentire comportamenti eccessivi, ed allo stesso tempo di non riuscire a permettere ad una persona comune di poter girare liberamente per il suo paese come dovrebbe essere suo sacrosanto diritto è in questo caso troppo alto, e la normativa che si vorrebbe far firmare è, ancora una volta, troppo approssimativa.
Un pensiero riguardo “La legittima difesa non può passare per la legittimazione dell’offesa”