Codice Penale · Cronaca

L’ultima palata di terra sulla fossa di uno Stato.

Era la notte buia dello Stato Italiano, quella del nove maggio settantotto..
La notte di via Caetani, del corpo di Aldo Moro, l’alba dei funerali di uno stato..

Così dice la strofa finale della bellissima “I cento passi” dei Modena City Ramblers. Ci sono voluti quasi 40 anni ed il funerale dello Stato è purtroppo terminato: la messa è finita, il corteo si è sciolto, la fossa è richiusa e, al massimo, manca da decidere cosa scrivere sulla lapide: probabilmente una cifra: 8/2016.

E’ infatti il decreto 15 gennaio 2016 n. 8 quello che avvia la nuova depenalizzazione, che, più realisticamente, andrebbe chiamata “depennalizzazione”, perché proprio come un colpo di penna su una riga cancella non tanto il diritto o la procedura penali, quanto il diritto del cittadino ad essere soccorso, aiutato, protetto. Un colpo di penna che rende improvvisamente “amministrativo” guidare un veicolo con patente mai conseguita, che trasforma in procedimento civile la rivalsa su reati quali l’ingiuria e il danneggiamento semplice.

L’avvio all’anarchia, alla giustizia privata che prenderà sempre più piede, parte dalle piccole cose, dalle piccole debolezze, dal non poter più avere un poliziotto a consigliarti ed aiutarti se il mattino ritrovi le gomme dell’auto squarciate, se all’interno del tuo negozio un soggetto ti sfascia un espositore, se una persona ti offende mentre cammini per strada o mentre sei a scuola.

E’ vero che molto spesso le querele per ingiuria o danneggiamento non portavano ad un’effettiva punizione dei colpevoli, in quanto atti spesso di bassissimo livello lesivo,ma è anche vero che trovarsi un poliziotto davanti, venire portati o convocati in caserma, dover dire le proprie ragioni per aver compiuto il gesto davanti un ufficiale, nominare un avvocato era per la maggior parte delle persone un deterrente di buon livello, senza contare che nel caso di reiterazione si aveva un fascicolo già aperto, un procedimento già in corso (pur se arenato), le basi, insomma, per un’azione almeno moderatamente più incisiva. Ora, con la necessità di nominarsi un avvocato di parte, di procurarsi ulteriori testimoni, senza nessun pubblico ufficiale a consigliare e a proteggere, a mettere comunque in soggezione l’offensore, come si può pretendere che i maleducati e i cafoni stiano a freno? Che paura avranno? Di una causa civile? Un leguleio che bussa loro la porta con un avviso del Giudice di Pace? Miei amici più intelligenti che hanno pensato bene di studiare e laurearsi in psicologia invece di fare gli sbirri mi insegnano che il fattore deterrente è importantissimo nella modifica di un comportamento: se non si vedrà nessuna reazione ad una violenza su cose e materiali, cosa frenerà l’impulso di passare dalle cose, dal tagliare le gomme del vicino che parcheggia male l’auto nel garage condominiale, al tagliare direttamente il vicino? Se all’offesa non vi è una reazione forte, cosa impedirà di continuare ad offendere, umiliare, fino magari a portare alla depressione ed all’autolesionismo della vittima? Non si rende conto il Legislatore che, levandoci la possibilità di agire contro tali comportamenti al loro primo apparire, ci lascia senza alcuna avvisaglia ad attendere la tragedia? Non capisce che ingiurie e danneggiamenti sono spesso preludi a stalking, minaccia, aggressione? Importanti segnali di cui ora non resterà alcuna traccia nel “curricolo” di una persona a darci l’avvisaglia di una possibile violenza latente nella sua personalità? 4ad706b47d

E cosa ci si potrà aspettare dal cittadino magari privo dei mezzi e della conoscenza normativa da poter reagire in maniera civile (letteralmente) se non che passi a sua volta alle maniere forti per difendersi dalle vessazioni? Cosa potremo dire quando una persona verrà da noi a chiedere consiglio se, pur prendendo anche un esposto scritto, non potremo fare nulla perché la Procedura Penale ci dice a chiare lettere che “la Polizia Giudiziaria prende notizia dei REATI…[omissis]” e, di fatto, depenalizzando una condotta rende quindi un abuso un eventuale coinvolgimento della forza pubblica nel contrasto ad essa? Certo, alla seconda o terza segnalazione si potrà provare per le vie traverse ad ipotizzare una instabilità psichica con tendenza alla violenza della persona e magari tentare di ottenere la richiesta di un Accertamento Sanitario Obbligatorio, ma chi, della Polizia, locale o meno, si assumerà la responsabilità di iniziare un iter del genere, sapendo bene cosa si rischia nel caso saltasse fuori che la persona è sana (senza contare che non si risolverebbe comunque il problema)? Ricordiamo che ASO e TSO non sono “salvagenti” da usare per cercare “mezzi di contenimento” in assenza di altri appigli, ma precisi atti di competenza principalmente medica e che con l’attività di polizia non hanno NULLA a che fare.

Non parliamo inoltre del falso in scrittura privata, che apre la porta a truffe di ogni genere ad anziani e incapaci, lasciando forse la timida speranza di ipotizzare una circonvenzione d’incapace tutta da dimostrare e che comunque si baserebbe sull’incapacità del soggetto passivo di comprendere l’inganno piuttosto che sulla criminalità del soggetto attivo di porlo in essere. Non stiamo parlando di mera dottrina giurisprudenziale e di un comodo rimedio al presunto intasamento dei tribunali, ma ad un vero ribaltamento della giustizia, ad un disconoscimento del ruolo della polizia come forza preventiva e non solo repressiva, all’annullamento di quella prossimità che della Polizia Locale è un vanto.

Il testo completo va a modificare anche altre fattispecie, facendole passare da penali ad amministrative, mantenendo, almeno in questi casi, una minima presenza dell’autorità – la compilazione del verbale, perfino, ma sempre meglio di un “non possiamo farci nulla”- alcuni esempi sono gli atti osceni in luogo pubblico (già parzialmente depenalizzati precedentemente), l’abuso della credulità popolare (ottimo sistema per far decadere molte accuse di truffa), gli atti contrari alla pubblica decenza (che si differenziano dall’atto osceno per la mancanza della componente sessuale).

upkpfa5xljgygzj4tiste5ump1rjhnwmyrn1tone6y

Per tutti i dettagli rimando all’articolo del sito Altalex.

2 pensieri riguardo “L’ultima palata di terra sulla fossa di uno Stato.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...