Codice Penale · Giurisprudenza

QUANDO NON SI DEVE SPARARE – analisi dell’articolo 52 del Codice Penale (legittima difesa)

E’ notizia recente la richiesta dei danni dei parenti di un fuorilegge ferito da una Guardia Giurata: il malvivente, ormai ridotto allo stato semivegetale, ha scelto l’eutanasia in Svizzera ed i genitori hanno pensato bene di aprire una causa contro il collega, intanto indagato per tentato omicidio.

I particolari li potete leggere al seguente articolo del Gazzettino.

Quello su cui mi soffermerò in questo articolo non è tanto un giudizio morale su quanto accaduto, né tantomeno sull’operato della guardia, ma darò una mia lettura sui motivi che hanno portato la Magistratura a muovere l’accusa. Ovviamente qui parlerò da cittadino e non da appartenente ad una forza pubblica.

La ratio dell’uso delle armi in Italia si ricava dalla lettura congiunta di due articoli del Codice Penale, il 52, quando si parla dei privati cittadini, ed il 53 quando si analizza invece il comportamento degli agenti della Forza Pubblica. Le Guardie Giurate, in quando agenti privati, rientrano nel primo caso, mentre nel secondo si annoverano le Forze dell’Ordine, le Polizie Locali e le Guardie Ambientali (queste ultime nei casi di loro competenza).

Andiamo ora a leggere l’articolo 52:

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale  di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Andando a scomporlo si deve partire dalla ratio della norma: un cittadino può difendere un proprio o un altrui diritto (bene giuridico) contro un’offesa che deve essere ingiusta. Se io vedo un tizio aggredire una persona per derubarla, posso intervenire in sua difesa.

Tuttavia questa difesa deve essere proporzionata all’offesa e, per ormai prassi consolidata, deve interrompersi quando vi è desistenza dell’aggressore nel proseguire nella condotta originaria: se intervengo sul tizio che aggredisce la persona e l’aggressore fugge, quindi, non sono tenuto a inseguirlo e prenderlo e se nel farlo dovessi fargli del male passerei io da “difensore” ad “aggressore”. Stessa cosa se l’aggredito sono io ed alla mia risposta il ladro rinunciasse a derubarmi e fuggisse.

Sulla proporzione della reazione si potrebbe parlare per ore e per decine di pagine, il succo è che la mia reazione non deve andare a violare beni giuridici del mio avversario superiori a quelli che lui viola a me.

ESEMPIO

Se uno mi tira uno schiaffo (lesione personale, sicuramente non grave) non potrò certo tirargli una coltellata! Ma se uno mi minacciasse con un coltello (potenziale lesione del bene giuridico VITA) potrei sparargli, sempre che ovviamente vedendo la pistola questi non inizi ad indietreggiare. Che prima di difendersi ci si debba far accoltellare o sparare, che si sia civili o agenti di polizia, è una balla colossale, una leggenda metropolitana.

E’ inoltre prassi consolidata nonché insegnata in qualsiasi corso di autodifesa, che per salvarsi da un’aggressione – sessuale e non – sia legittimo l’utilizzo di spray al peperoncino destinati alla difesa e di qualsiasi altro oggetto in possesso – una borsa pesante, un ramo da raccogliere a terra, una sedia da gettare tra me e la minaccia-  fino alla desistenza dell’aggressore o alla fuga di colui che si difende.

ESEMPIO

Mentre sto pomiciando con la mia ragazza nel prato un balordo ci aggredisce. Dapprima utilizzo la borsa della mia ragazza per colpirlo, alchè, siccome continua a perseverare nell’aggressione, prendo lo spray dalla tasca e lo nebulizzo, approfittando dell’effetto dello spray per darmela a gambe e chiamare soccorsi. 

La legge inoltre specifica che nei casi di violazione di domicilio (art. 614) o nelle pertinenze della propria attività commerciale la proporzione di cui sopra sussiste se per difendersi dall’intrusione  – quindi prima di sapere se l’intruso è tale per rubarmi il televisore o per uccidermi nel sonno- si fa uso di armi legalmente detenute – quindi registrate e denunciate, siano esse personali o di servizio, da fuoco o da taglio, sportive, comuni o da caccia – o qualsiasi altro mezzo idoneo (anche una padella o un attizzatoio) per difendere la propria o altrui incolumità nonché i propri o altrui beni quando alla reazione non vi è da parte dell’aggressore desistenza e continua il pericolo di venire aggrediti.

E’ abbastanza dubbio se il discorso sulla fuga valga anche nel caso di aggressione domestica, ovvero: posso difendermi anche se ho la possibilità di prendere la porta ed uscire? La risposta è molto discrezionale e varia da situazione a situazione, ma qualsiasi giudice dovrebbe avere la maturità necessaria a capire la difficoltà a portarsi all’esterno in sicurezza nel caso si abbiano intrusi in casa, accettando l’ipotesi che si preferisca difendersi.

Su questa lettura leggasi ad esempio l’assoluzione di un gioielliere che sparò a dei ladri durante un tentativo di rapina:  evidentemente il giudice ha accolto la tesi che nella situazione corrente era impossibile per il gioielliere capire se il comportamento dell’aggressore fosse di desistenza o di aggressione.

Quello che è invece sicuro è che l’ordinamento giuridico italiano fa suo il detto “a nemico che fugge ponti d’oro”: riconoscendo la priorità del valore della vita – qualsiasi vita- sulla mera proprietà degli oggetti, è riconosciuto che sparare su un aggressore in fuga, quantunque questi abbia sottobraccio il televisore stile Banda Bassotti o stia fuggendo con i soldi di una banca, esula da quello che è il principio ed il diritto alla legittima difesa.

Ed è su questo che forse il collega vigilante in apertura ha “sbagliato”: ha aperto il fuoco su avversari ormai in fuga, e, di fatto, incapaci di danneggiarlo. E’ chiaro che spetterà all’indagine stabilire se, invece, come potrebbe benissimo essere (e la presenza dei fori sul frontale del veicolo potrebbero esserne la prova) la guardia sia stata costretta a sparare perché oggetto di un tentativo di investimento. Tuttavia su criminali in fuga è consigliabile evitare qualsiasi atto idoneo a fermarli perché si potrebbe (assurdità ma questa è la norma) passare dalla parte del torto.

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