Polizia Locale

POLIZIA LOCALE E STRUMENTI DI AUTOTUTELA, QUANDO, DOVE E QUANDO NO

Un annoso problema degli operatori di Polizia Locale è dato dalla difficoltà per gli agenti di dotarsi di strumenti di difesa idonei a consentire di svolgere il proprio delicato lavoro in sicurezza.

E’ innegabile infatti che ormai le Polizie Municipali si trovino sempre più spesso ad affrontare situazioni e problematiche,o anche “semplici” reazioni a normali attività di accertamento d’istituto che mettono sempre di più a repentaglio la loro incolumità.

Dimenticando per un istante la dotazione o meno di armi da fuoco, l’intento di questo articolo è di analizzare alcuni strumenti difensivi che potrebbero essere sfruttati se le normative fossero, tanto per cambiare, meno contorte e fumose, in particolare, si parlerà di manganelli (o sfollagente, o mazzette di segnalazione, o mazzette distanziatrici come volete chiamarle) e di spray al peperoncino.

Sul manganello va fatta una doverosa premessa storica: alla figura del poliziotto è, da sempre, aaffiancatal’immagine del manganello, non è certo una novità che l’iconografia tipica del “bobby” è il tipico sfollagente a “pestello” e la torcia a petrolio. In italia però il manganello è stato simbolo anche del ventennio fascista che tanti danni ha portato e soprattutto di cui è tanto temuto un ritorno in auge.

Per questo motivo, sostanzialmente, si è tentato di limitare al massimo l’uso di tale strumento, considerandolo arma propria da offesa e per questo relegandolo all’uso esclusivo delle Forze dell’Ordine di cui alla legge 121/81 e non agli altri soggetti che si occupano di attività di tutela della sicurezza pubblica o privata, quali ad esempio le Polizie Locali o le Guardie Giurate: è un po’ come se nel XVIIIth secolo, quando i pirati facevano uso diffuso delle sciabole, si fosse deciso di vietare la sciabola alle di allora milizie civiche e guardie private, quasi si temesse che miliziani e guardiani potessero diventare pirati solo perchè portavano un oggetto largamente usato dai corsari stessi.

Sempre nell’annoso problema di restare quanto più possibile nella legalità per non scontentare il ministero dell’Interno, spesse volte i comuni hanno inviato interrogazioni al ministero stesso per sapere quando e se le Polizie Locali possono usare strumenti “a bastone”, intanto rinominati nei modi più fantasiosi e politicamente corretti possibili: da “mazzette di segnalazione” dicendo così che si tratta di strumenti viabilistici, fino a “mazzette distanziatrici” con un non chiaro uso per tenere le persone a distanza (neanche fossero lo stocco di Zorro).

Nel novembre 2010 il Ministero rispondeva ad una domanda della prefettura di Bergamo (attenzione però che la risposta ministeriale non risulta avere valore di legge, al massimo di opinione) sostenendo che i bastoni estensibili e le mazzette di segnalazione NON rientrano tra le armi contemplate nel DM 145/87 riguardante l’armamento delle Polizie Locali, ma rientrano invece tra gli oggetti che per forma e peso hanno come destinazione naturale l’offesa alla persona, risultando quindi “armi proprie”.

Questa risposta andava però a cozzare con una precedentemente (2006) inviata alla prefettura di Ancona che autorizzava alla dotazione di “distanziatori in materiale plastico, gomma o altro materiale sintetico, di peso non superiore a grammi 500, non utilizzabili come sfollagente e tali, per requisiti costruttivi e di impiego, da non presentare bordi taglienti neppure in caso di rottura” decretando di fatto che tali strumenti (ovvero quelli rispondenti alle caratteristiche di cui sopra) NON sono armi e possono quindi essere liberamente destinati agli agenti senza bisogno di alcun parere ministeriale, richiesto solo per strumenti definibili come “armi”.

In sostanza il Ministero ha decretato che tutti i bastoni animati o distanziatori o quel che è sono armi tranne quelli in materiale plastico, di peso non superiore a 500 grammi e tali da non presentare bordi taglienti nemmeno in caso di rottura, e di questi si sono infatti dotati moltissimi comandi di Polizia Locale in tutta la penisola.

Veniamo ora all’uso di questi strumenti per difendersi, sebbene il loro principale utilizzo dovrebbe essere, a quanto si evince, altro (viabilistico? Non si sa, perchè nel 2006, dato il permesso di dotazione, non ne veniva specificato l’uso se non nel nome “mazzette distanziatrici”). L’articolo 52 del Codice Penale autorizza a difendersi in maniera proporzionata all’offesa anche facendo uso di armi (ma non di armi stiamo parlando ora) e, inoltre, qualsiasi corso di autodifesa minimamente degno di tale nome insegna come, nell’immediatezza di un pericolo e in particolare se affrontando persone armate, è cosa buona e giusta dotarsi di strumenti di difesa anche di fortuna per tenere l’aggressore a distanza.

Questo in sostanza significa che se domani andassi a funghi nel bosco aiutandomi a camminare con un bastone e venissi aggredito da terzi, potrei a ben diritto utilizzare il suddetto bastone per difendermi. Va da sé che se per lavoro porto una “mazzetta distanziatrice” o anche una torcia elettrica di 30 cm (come fanno certe guardie giurate) potrei, nella necessità della difesa (art 52 e 54 cp combinati) utilizzare questi oggetti per colpire l’aggressore e farlo desistere dall’aggressione.

Morale della favola, se un agente di Polizia Locale dovesse beccare una persona a commettere un illecito NON potrebbe assolutamente colpirlo con la mazzetta di segnalazione/distanziatrice,ma, se il soggetto dovesse aggredirlo, allora e solo allora essa potrebbe essere usata per difendersi (rischiando tutte le implicazioni sulla proporzionalità della difesa).

Veniamo ora agli spray anti-aggressione al capsicum. A lungo andare si è discusso quali e quando questi spray fossero legali o meno. Dopo anni di marasma, iniziato nel 1998 con il riconoscimento di sole tre marche (nota bene marche non composizioni) come legali (o meglio, come non destinate a recare offesa alla persona) è arrivato finalmente il DM 103/11 del Ministero dell’Interno che ha stabilito le seguenti caratteristiche per gli spray di libera vendita:

Innanzitutto essi devono nebulizzare solo una miscela a base di Oleoresin Capsicum (OC), sostanza derivata dal peperoncino di Cayenna. Ogni confezione non può contenere una miscela superiore a 20 ml. (si deve trattare quindi di piccole dosi) e la percentuale di OC non può essere superiore al 10%, con una concentrazione massima pari al 2,5%. La miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici. Ogni bomboletta deve essere sigillata all’atto della vendita e munita di un sistema di sicurezza contro l’attivazione accidentale. Sulle bombolette devono essere rispettati alcuni requisiti di etichettatura (denominazione della ditta produttrice, istruzioni per l’uso, l’indicazione che l’utilizzo è consentito solo per sottrarsi a una minaccia o una aggressione che ponga in pericolo l’incolumità).

Tutti gli spray antiaggressione che soddisfano tali requisiti sono da considerarsi di libera vendita, detenzione e porto, tanto che oggigiorno si trovano anche in farmacie e supermercati (veramente geniale).

Venendo ora alle Polizie Locali, è noto che moltissimi comuni non dotano gli agenti di tale strumento, addirittura vietandolo, sostenendo che non essendo esso arma consentita dai vari Regolamenti del Corpo di Polizia Locale non può essere portata dall’agente.
La definizione è divertente perchè si sta parlando di oggetti NON considerati armi, in quanto rispondenti alle caratteristiche di cui sopra: vietarli non è tanto diverso, in termini legali, dal vietare questo o quel tipo di penna a sfera o di fischietto.

Addirittura, se un qualsiasi altro impiegato (pensiamo ad un messo comunale che può subire le reazioni di coloro cui notifica atti particolarmente onerosi) o privato (un venditore porta a porta che teme di venire aggredito da un cliente che si è svegliato male) può portarli appresso, viene da chiedersi con che diritto i comuni pensino di poter limitare agli agenti la possibilità di infilare uno di questi spray nella tasca dei pantaloni, considerando che difficilmente la bomboletta deturperà la divisa o lederà l’immagine dell’operatore.
La domanda è, in sostanza, in base a quale ordinamento un regolamento comunale può privare certi suoi dipendenti di un diritto che lo stato riconosce a qualsiasi cittadino (quello di girare con lo spray in tasca appunto).
Qui non si sta dicendo di obbligare i comuni a dotare gli agenti di spray ma si va ad indagare sull’opportunità o meno che essi possano procurarseli privatamente: nessuno impone infatti al comune di dotare, ad esempio, di penne di marca gli operatori, ma nessuno potrebbe criticare chi scegliesse di mettersi nella divisa una elegante parker invece della bic da 50 centesimi, per lo stesso motivo, quindi, non si capisce perchè non si potrebbe avere in tasca altri oggetti legalissimi e che non portano disonore o deturpamento dell’immagine dell’agente (parliamo di bombolette poco più grandi di un pacchetto di gomme, non di parrucche e nasoni da clown).

In definitiva, le Polizie Locali POSSONO essere dotate dal comune di strumenti distanziatori (o mazzette di segnalazione) che rispondano ai requisiti sopra riportati (meno di 500 grammi, materiale plastico, che non possano presentare bordi taglienti eccetera) e che non siano usate guisa di sfollagente salvo in quelle situazioni in cui qualsiasi cittadino potrebbe usare qualsiasi oggetto indipendentemente dal suo utilizzo prioritario per difendere la propria incolumità.

Tutti i cittadini, inoltre, possono portare spray a base di Capsicum rispondenti ad altre caratteristiche di cui al D.M. 103/11, e non si capisce quindi in base a cosa gli agenti di Polizia Locale non potrebbero esercitare questo diritto.

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