Codice della Strada

Comodato, prestito e aggiornamento della Carta di Circolazione – qualche chiarificazione e commento

Mentre sul web impazza la notizia (ormai pure uscita di moda) dell’ultimo aggiornamento del Codice della Strada riguardo l’intestazione dei veicoli, l’allarmismo causato dalle informazioni false e tendenziose date da taluni siti alquanto semplicistici ha reso ridicolo, a volte grottesco operare su strada.

Immaginatevi impegnati a controllare i documenti a delle persone sospette, o a rilevare un incidente stradale, o anche solo ad un servizio di pattuglia comandato, e di venire fermati da gente che, fregandosene ampiamente che state compiendo atti che richiedono un minimo di attenzione e che potenzialmente possono portare ad un improvviso pericoloso, vi chiede delucidazioni in merito il fantomatico aggiornamento della Carta di Circolazione “nel caso presti a mia figlia il veicolo”.

Bene, partiamo dalla ratio della norma, tra l’altro prevista dal 2010 ma solo oggi applicata con l’illuminato regolamento di cui stiamo parlando:
La norma è pensata per colpire:

1- i leasing
2- le aziende che assegnano un mezzo aziendale in via continuativa (le ditte di telefonia agli agenti commerciali in genere)
3- le aziende che assegnano uno stesso mezzo al medesimo autista per ogni servizio (trasporti e vigilanza in media)
4- i comodato d’uso REGISTRATI

questo perché tutte le suindicate categorie “dimenticano” sempre il 126 bis per le decurtazioni dei punti e perché siccome è una cosa che fa risparmiare su acquisti e assicurazioni molta gente ne ricorre, lo stato ci perde e volete mai che non si trovi il modo di multare ciò che non si riesce a tassare?

Primo mito da sfatare: uno studente prende la macchina della madre per andare in tempo ad un esame, viene fermato per un controllo e, da controllo su libretto, l’auto risulta ovviamente intestata alla madre, ma alla guida c’è lui…SCATTA LA MULTA DA 705 EURO?

Secondo alcuni giornali allarmisti SI. Invece NO. Questo per ben due motivi: il primo è che la norma si applica per i periodi superiori a 30 giorni, il secondo è che NON si applica ai nuclei di famigliari conviventi: ergo ecco che già due grosse preoccupazioni vanno a sfumare.

Secondo mito: da 3 mesi guido la macchina dello zio…la prima pattuglia che mi prende può sanzionarmi? In realtà NO, perché la legge non ha effetto retroattivo, ovvero VALE SOLO PER I COMODATI VENUTI IN ESSERE DOPO LA PROMULGAZIONE (quindi dal 3 dicembre-oggi!) tuttavia questa cosa da origine ad un altro problema di cui parleremo più tardi.

Terzo mito il motorino di mio figlio è ovviamente intestato a me, la polizia multerà mio figlio? NO, intanto perché, al contrario delle colpe, le multe dei figli ricadono davvero sui padri (nel senso che la sanzione viene espressamente fatta al genitore) quindi comunque la farebbero a me (che culo!), in secondo luogo perché i ciclomotori sono esclusi dall’applicazione di questa norma.

Applicazione pratica effettiva invece: vado all’estero per 3 mesi (per un master ad esempio) e nel mentre affido la macchina al mio coinquilino…rischiamo la multa?

In teoria SI…in questo caso la comunicazione andrebbe fatta altrimenti se “scoperti” senza l’aggiornamento scatta la sanzione…rimane un mistero su quale palla di vetro il povero agente operante vedrà da quanto tempo la persona ha la disponibilità del mezzo: la norma infatti si applica anche agli affidamenti espressi a voce (tipo il caso in esempio)…in sostanza basta che al 29simo giorno, a voce (o anche via skype, sms, come gli pare) il fortunello all’estero comunichi che per il giorno successivo l’auto la affida alla nonna (anche senza che essa la guidi) e il giorno dopo ancora la riaffida al coinquilino…e siamo a posto…ho l’immagine dei colleghi che ai posti di controllo sfogliano rubriche e agende del cittadino per controllare la veridicità di eventuali dichiarazioni.

COME FARE A REGOLARIZZARSI

Veniamo ora al metodo inventato per segnalare prestiti, comodati, affidamenti eccetera…ma dai, che domande sono, basta un fax o una mail e siamo a posto siamo in tempi di semplicifcazione no?

Evidentemente NO

Il proprietario del veicolo (il fortunello che va all’estero) deve entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione (o del famoso sms) andare agli uffici della motorizzazione, compilare un modulo con le sue generalità, quelle del veicolo e quelle del beneficiante, compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (una cosa che sostanzialmente dirà che ciò che si è scritto nel primo modulo corrisponde al vero!!), portare le ricevute del pagamento (qui casca l’asino) di due versamenti postali (16 euro di imposta di bollo sul cpp 4028 e 9  sul cpp 9001 di diritti di Motorizzazione) e ricevere in cambio un tagliandino da appiccicare sulla carta. Volendo si può fare anche in un’agenzia di pratiche auto pagando il costo del relativo servizio .

Una mattina per uffici (almeno) 25 euro e un mare di carta per ciò che si potrebbe fare con una banalissima mail certificata (e non).

Per qualsiasi dubbio o dibattito sono a disposizione.

V.

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